Cassazione Penale, Sentenza n. 27430/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bari, lamentando: (1) vizio di motivazione della decisione del giudice di appello, ritenuta meramente apparente e generica; (2) violazione di legge e mancata motivazione circa la determinazione dell'entità della pena applicata in primo grado, per non aver indicato i criteri utilizzati per la riduzione della pena dopo il riconoscimento delle due attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente inammissibile il primo motivo perché generico e, soprattutto, perché relativo a vizio di motivazione non sindacabile in questa sede quando si impugna una sentenza di appello pronunziata su reato di competenza del giudice di pace (limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e privo di interesse processuale, atteso che il giudice di secondo grado aveva dichiarato estinto il reato per il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, rendendo irrilevante la questione sulla determinazione della pena. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale del reato ascritto all'imputato (lesioni aggravate o altra fattispecie indicata dall'articolo). La Corte non entra nel merito della qualificazione di reato, limitandosi a registrare che il procedimento si riferiva a tale fattispecie.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
La Corte ha richiamato il divieto di censurare in cassazione i vizi di motivazione per determinate impugnazioni: il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente non è sindacabile in questa sede per le impugnazioni concernenti sentenze di appello rese su reati di competenza del giudice di pace.
art. 606, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Richiamate come i soli motivi ammissibili, in alternativa al vizio di motivazione, nei ricorsi avverso sentenze di appello rese su cause di competenza del giudice di pace, conformemente al limite introdotto dall'art. 606 co.2‑bis.
art. 606, co. 2‑bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
È stato invocato per sottolineare il regime speciale di ammissibilità dei motivi di cassazione per le sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace: la Corte ha applicato tali limiti per dichiarare inammissibile il primo motivo.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per spiegare la modalità di deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero e la disciplina sulle udienze pubbliche; la Corte registra che la requisitoria scritta è stata depositata ai sensi di tale norma.
art. 16, co. 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022)
Richiamato per la proroga degli effetti procedurali collegati alla disciplina emergenziale citata (es.: trattazione orale in udienza pubblica limitata), spiegando il contesto procedurale in cui è avvenuta la requisitoria.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorrente.
Massime di principio
- Avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 606 co.1 lett. a), b) e c) c.p.p.; i vizi di motivazione (art. 606 co.1 lett. e)) non sono sindacabili in cassazione in tali ipotesi.
- Se il giudice di appello dichiara estinto il reato per prescrizione nella sua estensione massima, le questioni sulla determinazione della pena applicata in primo grado diventano irrilevanti e non conferiscono interesse processuale al ricorso.
- I motivi generici e le argomentazioni formulate in termini vaghi o adattabili a molteplici ipotesi sono manifestamente inammissibili e comportano il rigetto del ricorso.
- Il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato (art. 616 c.p.p.): occorre valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre il gravame.
- Durante periodi con specifiche disposizioni emergenziali (modifiche temporanee delle modalità di udienza), la trattazione può avvenire con requisitoria scritta; è importante rispettare le forme e i limiti procedurali previsti dalle norme emergenziali e dalle loro proroghe.
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