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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33576/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Pedrinelli per furto pluriaggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. Il difensore eccepiva: (i) inosservanza/erronea applicazione degli artt. 157 e 707 c.p., sostenendo che la contravvenzione era già stata oggetto di accertamento il 3.6.2017 e che nel corso del giudizio di secondo grado si era già verificata l'estinzione per prescrizione; (ii) motivazione mancante, contraddittoria o illogica riguardo al mancato assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto, rilevando che gli arnesi da scasso erano stati trovati sotto il sedile del furgone di proprietà dell'imputato, elemento coerente con la disponibilità funzionale al reato e quindi con l'assorbimento della contravvenzione nel delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta morte dell'imputato. La difesa aveva prodotto il certificato di morte attestante il decesso di Dario Pedrinelli in Artogne il 4.5.2023, quindi successivo alla sentenza di appello del 22.9.2022. Alla luce dei precedenti di legittimità richiamati, la Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato estingue il reato e rende giuridicamente inesistente ogni pronuncia successiva; conseguentemente la sentenza di appello è annullata senza pronuncia nel merito e con l'enunciazione nel dispositivo della causa estintiva (morte dell'imputato).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla eccezione di estinzione per prescrizione della contravvenzione; la Corte non ha risolto il merito della censura perché ha annullato la sentenza per la morte dell'imputato intervenuta successivamente

  • art. 707 cod. pen.

    La contravvenzione contestata è stata oggetto di discussione nel giudizio; il ricorso deduceva mancato assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto, ma la Cassazione ha deciso l'annullamento per morte senza pronunciarsi sul punto

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi giurisprudenziali: la morte dell'imputato impedisce una pronuncia di proscioglimento nel merito e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non incide sul merito della decisione, ma figura nel procedimento di cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018 (Devito)

    Principio secondo cui la sentenza della Cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e deve essere revocata; usata per sostenere l'annullamento senza rinvio

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010 (Lombardo)

    Conferma del principio che la morte intervenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016 (Patti)

    Ulteriore conferma del principio dell'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato e della impossibilità di pronunciare proscioglimento nel merito

Massime di principio

  • La morte dell'imputato intervenuta dopo la sentenza impugnata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa e l'enunciazione della causa estintiva nel dispositivo; non si pronuncia sul merito delle censure
  • Quando il ricorso per cassazione è pendente e l'imputato muore prima della decisione, il giudice della legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato per morte e annullare la sentenza impugnata senza disporre un nuovo giudizio
  • Questioni di merito sollevate nel ricorso (es. prescrizione, assorbimento di reati) diventano irrilevanti ove intervenga la morte dell'imputato prima della decisione di cassazione
  • Le parti difensive devono tempestivamente depositare il certificato di morte per far valere l'estinzione del reato; la Procura può comunque esprimersi sulla ammissibilità del ricorso ma la causa estintiva prevale
  • I precedenti di legittimità consolidati chiariscono che non è possibile né disporre un proscioglimento nel merito né proseguire con pronunce di condanna dopo la morte dell'imputato

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