Cassazione Civile, Ordinanza n. 20102/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La lite nasce da un appalto per la costruzione di una stalla realizzata in assenza di concessione edilizia. Il committente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo eccependo la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente ricorso per cassazione accolto, il giudice di rinvio ha dichiarato la nullità del contratto, revocato il decreto ingiuntivo, ordinato la restituzione di quanto pagato dal committente e, al tempo stesso, ha accolto la domanda subordinata dell'appaltatore ex art. 2041 c.c. liquidando un indennizzo parametrato al prezzo fatturato, quindi comprensivo anche dell'utile d'impresa. Con il ricorso per cassazione il committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; 2) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la Corte territoriale quantificato l'indennizzo nella misura del prezzo fatturato, includendo il lucro cessante, mentre l'azione di arricchimento dovrebbe coprire solo la diminuzione patrimoniale effettiva e comunque entro il limite minore tra depauperamento e arricchimento. In memoria il ricorrente ha rinunciato al primo motivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al primo motivo, dichiarando superflua ogni decisione su di esso. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. nella misura del prezzo fatturato, perché tale criterio include l'utile atteso dell'appaltatore e attribuisce una corrispettività incompatibile con la funzione meramente recuperatoria dell'azione di ingiustificato arricchimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennizzo tenendo conto delle sole utilità e dei soli esborsi sostenuti, nei limiti dell'arricchimento del committente. Il controricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
vigente all'epoca dei fatti di causa
la censura di inammissibilità della domanda avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, ma sul punto la Corte non decide perché il motivo è stato rinunciato
l'indennizzo per arricchimento senza causa ha funzione recuperatoria e non risarcitoria; va contenuto entro il minore tra depauperamento e arricchimento e non può comprendere il lucro cessante o il prezzo pattuito
la disciplina dell'azione residuale di arricchimento mira a riparare lo squilibrio derivante dallo spostamento patrimoniale ingiustificato, non a reintegrare integralmente il danno
il trasferimento dell'opera al proprietario del suolo avviene per accessione; nel caso di costruzione abusiva, la mancanza del titolo edilizio impedisce che l'opera produca gli effetti negoziali voluti
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e, cioè, venti giorni dall'ultima notificazione
il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile
è il rito camerale nel quale sono state depositate le memorie
la rinuncia a singoli motivi di ricorso non richiede le formalità previste per la rinuncia al ricorso
indica i vizi denunciati, rispettivamente nullità/processuale e violazione di legge
richiamato in contrapposizione all'art. 2041 c.c. come paradigma del risarcimento integrale del danno ingiusto
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa ha funzione meramente compensativa e recuperatoria: non consente di attribuire al depauperato l'intero corrispettivo contrattuale né l'utile d'impresa atteso se il rapporto era nullo o inefficace.
- Nel liquidare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. il giudice deve arrestarsi al minore tra diminuzione patrimoniale dell'impoverito e arricchimento dell'altra parte, con esclusione di componenti di lucro cessante.
- La nullità di un appalto avente ad oggetto una costruzione eseguita in assenza del necessario titolo edilizio esclude la possibilità di conseguire, tramite l'azione di arricchimento, una sostanziale reintegrazione del prezzo pattuito come se il contratto fosse valido.
- La rinuncia a uno o più motivi di ricorso è efficace anche se contenuta nella sola memoria del difensore, senza specifico mandato della parte, quando non comporti disposizione del diritto in contesa.
- Il controricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile.
Come è indicizzato
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