Cassazione Civile, Ordinanza n. 08619/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ritenendo che il rapporto intercorrente tra la società e alcuni farmacisti operanti nei punti vendita fosse stato erroneamente qualificato come collaborazione autonoma. Sulla base di un accesso dell'Ispettorato del lavoro e di successive indagini, l'Ufficio aveva riqualificato tali rapporti come subordinati e, conseguentemente, aveva rideterminato imponibile, detrazioni e costi ai fini IVA, IRES e IRAP. La società aveva impugnato gli atti: il ricorso di primo grado era stato rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche aveva accolto le doglianze della contribuente, valorizzando anche una sentenza del giudice del lavoro che escludeva la subordinazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice tributario si fosse limitato a riprodurre acriticamente la decisione del giudice del lavoro senza autonoma valutazione e senza confronto con le difese erariali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha precisato che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d'appello, pur richiamando passaggi della decisione di primo grado o di altra sentenza, renda comunque percepibili le ragioni della propria adesione e consenta il controllo del percorso logico-giuridico. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza tributaria fosse apparente: il giudice d'appello non aveva semplicemente aderito in modo acritico alla sentenza del giudice del lavoro, ma aveva valorizzato specifici dati fattuali emersi dal controllo ispettivo e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, traendo da essi la conclusione della natura autonoma del rapporto. Di conseguenza il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
viene invocato quale parametro della nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente; la Corte ne esclude la violazione perché la decisione d'appello contiene una motivazione sufficiente e controllabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza; la Corte ritiene che non ricorra, poiché la motivazione non è apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, che nel caso concreto è ritenuto rispettato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare gli elementi posti a base del convincimento del giudice o non permette un controllo logico e giuridico del percorso decisorio, mancando il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni di altra decisione o del primo giudice, purché indichi sia pure sinteticamente le ragioni della conferma e renda agevole il controllo attraverso il rinvio agli atti o alle motivazioni richiamate.
- Non sussiste motivazione apparente quando il giudice non si limita ad aderire acriticamente a una pronuncia esterna, ma valorizza fatti e riscontri probatori già acquisiti e li utilizza per formulare una propria autonoma valutazione decisoria.
- Ai fini del controllo di legittimità, la riproduzione di passaggi significativi di un'altra sentenza non integra di per sé carenza motivazionale se tali passaggi sono utilizzati come esposizione di fatti accertati e non come mero sostituto della valutazione del giudicante.
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