Cassazione Penale, Sentenza n. 46859/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per furto aggravato dalla destrezza di tre paia di occhiali Ray-Ban del valore di Euro 403,00. Il difensore ha dedotto cinque motivi: 1) sussistenza dello stato di necessita ex art. 54 c.p. per indigenza e perdita del lavoro; 2) illegittima applicazione dell'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4 c.p., sostenendo che l'uso dei congiunti ignari non integra quella circostanza; 3) errato diniego della causa di non punibilita per particolare tenuita' ex art. 131-bis c.p.; 4) errato diniego dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuita' ex art. 62, n. 4 c.p., in relazione al valore complessivo del pregiudizio; 5) vizio nella determinazione della pena ex art. 133 c.p., con motivazione meramente formulaica.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: 1) stato di necessita' ritenuto non provato: la mera indigenza non basta, il ricorrente non ha allegato e dimostrato l'attualita' e l'inevitabilita' del pericolo né l'impossibilita' di rivolgersi ai servizi di assistenza sociale; 2) aggravante della destrezza correttamente applicata: i giudici di merito hanno accertato che l'imputato si e' avvalso consapevolmente dell'opera ignara dei congiunti per distrarre il titolare e impossessarsi degli occhiali, comportamento che connota abilita', ingegno e scaltrezza tali da integrare la fattispecie aggravata; 3) art. 131-bis non applicabile per limiti edittali: la causa di non punibilita' richiede un tetto massimo di pena compatibile con l'istituto (massimo 5 anni) mentre il delitto contestato ha pena massima superiore; 4) attenuante di speciale tenuita' del danno patrimoniale negata: il valore di Euro 403,00 e' ritenuto non economicamente irrilevante e quindi ostativo all'attenuante; 5) determinazione della pena ritenuta corretta e adeguatamente motivata, essendo la pena-base prossima al minimo edittale e quindi non richiedendo un'esplicita illustrazione oltre le formule usate. Conseguenze: declaratoria di inammissibilita', condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen. (stato di necessita')
La Corte richiama il principio consolidato che la sola situazione di indigenza non costituisce di per se' stato di necessita': occorrono attualita' e inevitabilita' del pericolo e l'impossibilita' di ricorrere ad aiuti sociali; il ricorrente non ha fornito elementi specifici in tal senso.
art. 625 primo comma n. 4 cod. pen. (aggravante della destrezza)
La Corte accoglie la valutazione dei giudici di merito secondo cui la destrezza richiede una modalita' realizzativa del furto caratterizzata da abilita', ingegno e scaltrezza che neutralizzino la sorveglianza; l'uso consapevole di persone ignare per distrarre costituisce nucleo significativo della destrezza.
Richiamato come norma-tipo; la valutazione dell'aggravante della destrezza deve emergere come tratto aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi del furto semplice.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilita' per particolare tenuita' del fatto)
L'applicazione dell'istituto e' limitata dai massimali edittali previsti: la causa e' incompatibile quando la pena max prevista per il reato eccede il tetto di cinque anni stabilito dalla norma; percio' il diniego e' corretto.
art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita')
La circostanza ricorre solo quando il danno patrimoniale diretto e immediato subito dalla parte offesa sia di valore economico pressoche' irrilevante; il valore di Euro 403 e' stato ritenuto non idoneo a integrare tale attenuante.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
La Corte considera corretta la determinazione della pena fondamentale e ritiene che, se la pena risulta prossima al minimo edittale, il giudice non sia obbligato ad argomentare ampiamente oltre l'uso di formule consuete.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen. (obbligo motivazionale in materia di pena)
Richiamato nel principio che quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione puo' essere sintetica e basata su formule quali pena congrua o equa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di motivazione del ricorso in cassazione)
Il ricorso deve esporre i motivi entro limiti di sintesi richiesti; il ricorso qui e' stato enunciato nei limiti strettamente necessari ma le censure non hanno fornito elementi probatori o di fatto tali da rendere ammissibile la doglianza.
Massime di principio
- La mera indigenza o perdita del lavoro non costituisce automaticamente stato di necessita': per invocarlo e' necessario dimostrare l'attualita' e l'inevitabilita' del pericolo e l'impossibilita' di ricorrere ai servizi di assistenza.
- L'aggravante della destrezza si configura quando la modalita' del furto evidenzia abilita', ingegno o astuzia che neutralizzano la sorveglianza; l'uso consapevole di persone ignare per distrarre il venditore può integrare tale aggravante.
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) non e' applicabile se il reato e' punito con pena massima superiore al tetto previsto dalla norma (in genere 5 anni), quindi valutare sempre la compatibilita' con i limiti edittali.
- Per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita' occorre che il danno sia economicamente pressoche' irrilevante; importi come qualche centinaio di euro possono essere considerati ostativi, secondo la giurisprudenza corrente.
- Quando la pena determinata dal giudice si attesta in misura prossima al minimo edittale, la motivazione puo' essere sintetica e avvalersi di formule consuete senza incorrere in vizio motivazionale.
- In cassazione le censure devono essere supportate da specifici elementi di fatto o di diritto: riferimenti generici o assenti indicazioni probatorie portano all'inammissibilita' del ricorso.
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