Cassazione Penale, Ordinanza n. 17008/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata quindi modificata la sentenza di patteggiamento del Tribunale.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato, condannato con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che il giudice non avesse verificato l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, richiamando l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato all'imputato.
Base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Richiamato come parametro della verifica delle cause di immediato proscioglimento, non deducibile nel modo prospettato in sede di legittimità contro la sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo censure come quella proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena non può essere fondato sulla dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'ambito dell'impugnazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. è circoscritto alle violazioni di legge tassativamente previste; sono quindi inammissibili i motivi che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a contestare il mancato rilievo di cause di proscioglimento non deducibili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16960/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16962/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16978/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16979/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16980/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16981/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →