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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17008/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata quindi modificata la sentenza di patteggiamento del Tribunale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato, condannato con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che il giudice non avesse verificato l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, richiamando l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato all'imputato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro della verifica delle cause di immediato proscioglimento, non deducibile nel modo prospettato in sede di legittimità contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo censure come quella proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena non può essere fondato sulla dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'ambito dell'impugnazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. è circoscritto alle violazioni di legge tassativamente previste; sono quindi inammissibili i motivi che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a contestare il mancato rilievo di cause di proscioglimento non deducibili in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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