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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35132/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di complessivi euro 100.370,00 disposto per il delitto di riciclaggio contestato al ricorrente e al coniuge Fangping Dong. Il ricorrente deduce violazioni di legge per: mancata specifica dell'incolpazione nel decreto di sequestro e mancata indicazione del reato presupposto; insufficiente prova del carattere illecito della provenienza del denaro (si censurano come generici gli elementi indiziari quali modalità di occultamento e trasporti fra Sardegna e Toscana); errata esclusione che parte del denaro fosse pertinenza di familiari (società Paris Moda); violazione del principio di proporzionalità nella misura del sequestro e difetto del periculum in mora.

La decisione

Il ricorso viene rigettato. La Corte ritiene che il sequestro sia stato adeguatamente motivato: il denaro rinvenuto è collegato all'indagine coordinata dalla Procura di Livorno (decreto del 14 marzo 2025) che conteneva una imputazione chiara per riciclaggio con riferimenti a delitti tributari (d.lgs. n.74/2000). Sono ricavati elementi fattuali idonei a costituire fumus commissi delicti (precedente sequestro del 15/11/2023, dichiarazioni spontanee del ricorrente, ripetuti viaggi Sardegna-Toscana, occultamento insolito, sproporzione tra attività dichiarata e somme trovate, sequestro simultaneo di orologi di lusso, ulteriore ritrovamento di ingenti somme a Montemurlo). Il Tribunale ha correttamente qualificato la misura come sequestro impeditivo ai sensi dell'art.321, comma 1 c.p.p.: per questa finalità non è necessario provare un collegamento strutturale tra bene e reato come richiesto per la confisca. Il periculum in mora è ritenuto concreto e attuale alla luce delle condotte degli indagati. Di conseguenza non emergono violazioni di legge tali da giustificare la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    E' la norma che disciplina il reato di riciclaggio: la contestazione al ricorrente è stata formulata nell'indagine coordinata, e la Corte riconosce sufficiente la relativa imputazione a fini cautelari.

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Usato per giustificare il sequestro preventivo 'impeditivo': la pertinenza richiesta per questa finalità può includere cose legate anche indirettamente al reato; non è necessario il collegamento strutturale richiesto per la confisca.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come possibile criterio alternativo (sequestro finalizzato alla confisca), con riferimento alla necessità di accertare la misura del profitto del reato, accertamento che per la confisca è più stringente e avviene con la sentenza di merito.

  • d.lgs. n. 74/2000, artt. 2-5

    Normativa che disciplina i delitti tributari ritenuti reati presupposto (evasione fiscale) rispetto al delitto di riciclaggio; la Corte ritiene che dagli atti dell'indagine emergano indicazioni su operazioni di trasferimento e conversione di denaro riconducibili a queste fattispecie.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo impeditivo (art.321 c.p.p., comma 1) basta dimostrare la pertinenza del bene al reato; non è necessario provare un collegamento strutturale come per la confisca.
  • Il fumus commissi delicti può essere ricavato anche da un complesso di indizi oggettivi e logici (occultamento anomalo, assenza di giustificazione, sproporzione tra attività dichiarata e disponibilità di denaro, ripetuti trasferimenti di contante, precedenti sequestri) purché risultino da atti ufficiali dell'indagine.
  • La presenza di una imputazione formulata nell'ambito di indagini coordinate da altra autorità giudiziaria può essere richiamata e ritenuta conoscibile ai fini del riesame, rendendo legittima la misura cautelare anche se il provvedimento locale non ripete integralmente tutta la motivazione originaria.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro di denaro occorre fornire elementi concreti sulla legittima provenienza (documentazione contabile, flussi tracciabili, titolarità effettiva dei fondi) e dimostrare la mancanza di pericolo di dispersione o di prosecuzione dell'attività delittuosa.
  • La critica sulla proporzionalità della misura è più efficace quando il collegamento fra bene e reato è episodico o meramente occasionale; se invece emergono indizi di uso continuato del denaro per l'attività delittuosa, il sequestro dell'intera somma è più facilmente giustificabile.
  • Quando il sequestro è finalizzato anche a futura confisca, la quantificazione del profitto del reato è demandata alla fase di merito, ma ciò non impedisce la misura cautelare preventiva se sussistono indizi di pertinenza e periculum.

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