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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33574/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile Praticò ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 05/04/2022 che, in appello, aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per intervenuta prescrizione (reato di invasione di terreni, artt. richiamati) e aveva revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge per avere il Tribunale qualificato l'invasione di terreni come reato istantaneo anziché permanente (incidenza sui termini prescrizionali); 2) violazione di norma processuale perché il Tribunale, dichiarato il reato estinto per prescrizione, avrebbe comunque revocato le statuizioni civili in violazione dell'art. 578 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la parte civile non aveva interesse concreto ad impugnare la declaratoria di prescrizione, posto che l'eventuale accoglimento non avrebbe assicurato il ripristino automatico delle statuizioni civili e della provvisionale; inoltre la revoca delle statuizioni civili non derivava automaticamente dalla declaratoria di estinzione ma dalle specifiche valutazioni del giudice di appello. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice d'appello, pur dichiarando causa estintiva, deve comunque esaminare i motivi di gravame dell'imputato relativi alla responsabilità ai fini degli effetti civili e può revocare le statuizioni civili se emergono fondati dubbi sulla responsabilità (anche in assenza di specifica doglianza in ordine alle statuizioni civili, quando vi sia diretta dipendenza dal capo impugnato). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La questione sulla qualificazione dell'invasione di terreni (reato istantaneo vs permanente) è stata sollevata dal ricorrente, ma la Corte non ha affrontato una rinnovata interpretazione sostanziale della norma per inammissibilità del motivo per difetto di interesse della parte civile; il profilo prescrizionale è stato comunque esaminato con riferimento ai fatti (cessazione della permanenza accertata in data antecedente).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello che dichiara una causa estintiva del reato deve comunque esaminare i motivi di gravame dell'imputato relativi all'affermazione di responsabilità per decidere sugli effetti civili; può riformare la sentenza e revocare le statuizioni civili se i motivi sono fondati o se emerge che la condanna civile dipende dal capo impugnato.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite: la disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica limitatamente ai casi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; nel caso di specie continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che non può essere confermata una condanna al risarcimento del danno quando venga accertata la mancata prova dell'innocenza dell'imputato rispetto al capo impugnato; ciò giustifica la revoca delle statuizioni civili se il giudice d'appello dubita del dolo o della responsabilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come regola formale per il riassunto dei motivi di ricorso nella cassazione, senza incidenza sul merito della controversia.

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento per prescrizione solo se dimostra concretamente che l'accoglimento del gravame può produrre un vantaggio effettivo (es. ripristino delle statuizioni civili o della provvisionale); in mancanza il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando il giudice d'appello dichiara estinto il reato (es. per prescrizione), è comunque obbligato a valutare i motivi di gravame relativi alla responsabilità per determinare gli effetti civili: può quindi revocare le statuizioni civili se emergono fondati dubbi sulla responsabilità o il dolo specifico.
  • La qualificazione del reato come permanente o istantaneo incide sui termini prescrizionali, ma una contestazione di tale natura proposta dalla parte civile può essere inammissibile se non collegata a un interesse concreto e dimostrabile.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione la parte civile dovrebbe valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie per ricorso manifestamente infondato o determinante l'inammissibilità per colpa (art. 616 c.p.p. e sanzioni), curando di specificare negli atti gli effetti civili che si intendono conseguire.
  • Verificare sempre l'applicabilità di disposizioni transitorie (ad es. modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n.150/2022) per capire quale disciplina di impugnazione si applichi al caso concreto, soprattutto quando la costituzione di parte civile è avvenuta in epoca prossima a tali modifiche.

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