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Sentenza

Sentenza n. 2742/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento del 6 agosto 2026, nella parte in cui ha respinto la richiesta di oscuramento di porzioni dell’offerta tecnica presentata dall’impresa nella procedura negoziata per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di upgrade del sistema SST-SCMT sulla linea Messina Centrale-Siracusa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il diniego di oscuramento di parti della propria offerta tecnica. RFI aveva ritenuto non dimostrata la sussistenza di segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005 e insufficiente la motivazione dell’istanza, sia quanto all’individuazione delle informazioni realmente segrete sia quanto al pregiudizio competitivo concreto derivante dalla loro ostensione. RFI ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, assumendo che nel rito superaccelerato non operasse la sospensione feriale dei termini, e l’inammissibilità per mancata impugnazione di una precedente nota interlocutoria del 17 luglio 2026; nel merito ha chiesto il rigetto. L’impresa sosteneva che l’ostensione avrebbe pregiudicato la propria capacità competitiva e divulgato know-how e soluzioni tecniche proprietarie.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari di RFI. Ha escluso l’irricevibilità: il richiamo dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023 all’art. 55 c.p.a. individua l’udienza camerale e non comporta l’esclusione della sospensione feriale; quest’ultima deriva dal combinato disposto dell’art. 54, commi 2 e 3, c.p.a., non richiamato dal Codice dei contratti. Ha escluso l’inammissibilità perché l’atto lesivo era il provvedimento impugnato nella parte relativa al diniego di oscuramento, mentre la nota del 17 luglio 2026 aveva natura interlocutoria ed endoprocedimentale. Nel merito ha rigettato il ricorso: benché l’impresa avesse individuato puntualmente le porzioni da oscurare, non aveva dimostrato analiticamente i requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005. In particolare, non ha provato che le informazioni non fossero generalmente note o facilmente accessibili; le qualificazioni di “know-how”, “soluzioni proprietarie” e “metodologie innovative” non costituiscono prova della segretezza. Il pregiudizio competitivo è stato prospettato in modo ipotetico, senza spiegare concretamente come l’ostensione avrebbe consentito ai concorrenti di replicare o sfruttare le soluzioni; la mera comparabilità delle offerte è fisiologica nelle gare e non dimostra la rivelazione di segreti commerciali. Infine, l’impresa non ha indicato misure effettive e ragionevolmente adeguate adottate per mantenere segrete le informazioni, né è sufficiente una dichiarazione unilaterale di riservatezza. La sentenza ha condannato la ricorrente a rifondere a RFI € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti; nulla per i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023

    Rileva il Collegio come il richiamo all’art. 55, c.p.a., effettuato dall’art. 36, co. 7, cod. app., rilevi al solo fine di individuare l’udienza in camera di consiglio in cui trattare la controversia di cui trattasi, dal momento che la disposizione normativa in parola si limita a stabilire come “Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 […]”.

    Il richiamo all’art. 55 c.p.a. contenuto nell’art. 36, comma 7, disciplina la fissazione dell’udienza camerale e non estende al rito superaccelerato le regole sulla sospensione feriale dei termini cautelari. Il ricorso resta soggetto alla sospensione feriale.

  • art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.

    Peraltro, non può neppure essere sottaciuto come la disposizione che contempla la non applicazione del periodo di sospensione feriale dei termini nel processo amministrativo per la tutela cautelare, non derivi dall’art. 55, c.p.a., quanto piuttosto dal combinato disposto dei commi 2 e 3, dell’art. 54, c.p.a., ossia da disposizioni non richiamate dal vigente codice dei contratti pubblici.

    La non applicazione della sospensione feriale ai termini processuali per la tutela cautelare discende dall’art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.; poiché l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici non richiama tali disposizioni, la sospensione feriale opera anche nel rito superaccelerato sull’oscuramento delle offerte.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    In sostanza, pur individuando in maniera puntuale le porzioni documentali di cui è stato chiesto l’oscuramento, la richiesta formulata dalla parte ricorrente non fornisce adeguata dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di cui al richiamato art. 98, c.p.i., con ciò significando che la determinazione di segno negativo adottata dall’Amministrazione resistente risulta essere scevra dai paventati vizi di legittimità dedotti col gravame.

    Per ottenere l’oscuramento di parti di un’offerta tecnica non basta indicare puntualmente i contenuti da sottrarre all’accesso: l’operatore deve dimostrare analiticamente che le informazioni sono segrete e non facilmente accessibili, hanno valore economico in quanto segrete e sono protette da misure ragionevolmente adeguate. Deve inoltre essere illustrato il concreto pregiudizio competitivo e il meccanismo con cui la divulgazione consentirebbe ai concorrenti di sfruttare le informazioni.

  • art. 116 c.p.a.

    Con l’odierno ricorso, ritualmente riassunto a seguito dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, n. 15148/2026, con cui è stata individuata la competenza di questo Tribunale sui fatti di causa, la società ricorrente ha impugnato il rigetto adottato dalla stazione appaltante a riscontro della sua istanza di oscuramento dell’offerta tecnica presentata nell’ambito della gara per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di upgrade del SST-SCMT nella linea Messina C.le – Siracusa […]”.

    Il giudizio è stato proposto nella forma prevista dall’art. 116 c.p.a. per contestare il diniego di oscuramento collegato all’accesso agli atti di gara.

  • art. 55 c.p.a.

    Rileva il Collegio come il richiamo all’art. 55, c.p.a., effettuato dall’art. 36, co. 7, cod. app., rilevi al solo fine di individuare l’udienza in camera di consiglio in cui trattare la controversia di cui trattasi, dal momento che la disposizione normativa in parola si limita a stabilire come “Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 […]”.

    Nel rito in esame il richiamo all’art. 55 c.p.a. vale per la determinazione dell’udienza camerale e dei relativi termini di fissazione, non per importare l’esclusione della sospensione feriale prevista per le istanze cautelari.

Massime di principio

  • Nel rito superaccelerato per l’impugnazione del diniego di oscuramento delle offerte, il richiamo all’art. 55 c.p.a. contenuto nell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023 riguarda la fissazione e la trattazione camerale della controversia; non esclude la sospensione feriale dei termini, poiché la relativa deroga per la tutela cautelare discende dall’art. 54, commi 2 e 3, c.p.a., disposizioni non richiamate dall’art. 36.
  • La richiesta di oscuramento di parti di un’offerta tecnica deve indicare con precisione i contenuti interessati e dimostrare, in modo analitico, tutti i requisiti del segreto commerciale: non accessibilità generale o facile accessibilità per gli operatori del settore, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla.
  • L’affermazione generica che un contenuto costituisce know-how, soluzione proprietaria o metodologia innovativa non prova la sussistenza di un segreto commerciale. L’istanza deve specificare la natura e la funzione della concreta informazione, il suo valore competitivo, le misure di protezione adottate e il pregiudizio concreto che deriverebbe dalla divulgazione, spiegando come i concorrenti potrebbero replicarla o sfruttarla.
  • La comparabilità delle offerte è una componente fisiologica della gara e, da sola, non dimostra la divulgazione di segreti commerciali né giustifica una deroga alla regola della trasparenza; l’oscuramento richiede una dimostrazione puntuale dell’esigenza di riservatezza, da bilanciare con il diritto di difesa degli altri concorrenti.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di oscuramento, l’atto lesivo è il provvedimento che decide l’istanza; la mancata impugnazione di una precedente nota meramente interlocutoria ed endoprocedimentale non rende inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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