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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19715/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un fatto originariamente qualificato in concorso in rapina, poi riqualificato in furto con strappo, con aggravante della recidiva contestata solo a uno dei due. I motivi erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla riqualificazione del fatto in appello, sostenendo che non fosse stata correttamente esclusa la violenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) per uno solo dei ricorrenti, violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la riqualificazione in furto con strappo era sorretta da motivazione priva di vizi logici, perché la Corte territoriale aveva escluso la prova della violenza; il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato valorizzando modalità della condotta, intensità del dolo, entità del danno e assenza di ristoro; la recidiva era stata correttamente valutata in concreto alla luce dell'art. 133 c.p.; il trattamento sanzionatorio rientrava nella discrezionalità del giudice di merito e risultava congruamente motivato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; il testo non chiarisce oltre la qualificazione giuridica originaria.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato e confermato.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    richiamato in relazione alla recidiva contestata solo a uno dei ricorrenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, inteso come contrasto tra sviluppo argomentativo della sentenza e massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo come parametro del vizio motivazionale, per escludere che ricorresse nel caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio per la valutazione concreta della recidiva e per la determinazione della pena.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    indicati come parametri della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella scelta della pena base.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti in cui la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nella sentenza, non essendo sufficiente una mera diversa lettura del fatto.
  • La riqualificazione giuridica del fatto è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito escluda in modo logicamente coerente la prova di un elemento costitutivo della fattispecie più grave e fondi la diversa qualificazione sugli elementi residui provati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, quali modalità della condotta, intensità del dolo, entità del danno e assenza di condotte riparatorie, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
  • La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali e la loro effettiva attitudine a rivelare una persistente inclinazione al delitto.
  • La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni connessi a circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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