Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Nel procedimento di verifica dello stato passivo di un fallimento, l'ente previdenziale aveva chiesto l'ammissione di contributi previdenziali per un importo complessivo superiore a quello poi riconosciuto. Il tribunale aveva ammesso solo parte del credito in via chirografaria, ritenendo provato l'ulteriore importo sulla base di decreti ingiuntivi esecutivi e non provato il residuo credito fondato su denunce contributive mensili, reputate documentazione proveniente dallo stesso creditore e non sufficienti; aveva inoltre negato il privilegio per difetto di specifica indicazione del bene su cui esercitarlo. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: (1) violazione delle norme sul privilegio dei crediti previdenziali e sulla domanda di insinuazione al passivo, sostenendo che la specificazione del bene è richiesta solo per il privilegio speciale, non per quello generale; (2) nullità del procedimento per ultrapetizione, poiché il giudice aveva rilevato d'ufficio il difetto di indicazione del bene pur in assenza di eccezione della curatela, e aveva mal interpretato la domanda di ammissione, che faceva chiaramente riferimento alla natura previdenziale dei crediti; (3) violazione delle norme sulla prova e sulla valenza confessoria delle denunce contributive telematiche, che avrebbero dovuto essere considerate prova piena del credito.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha affermato che, in sede di ammissione al passivo, l'indicazione del bene su cui esercitare la prelazione è necessaria solo per il privilegio speciale, non per quello generale che grava sull'intero compendio mobiliare; ha inoltre ribadito che la domanda di insinuazione va interpretata dal giudice sulla base del complesso degli elementi allegati, senza che la mancata contestazione della curatela precluda il rilievo officioso di questioni attinenti alla verifica del credito. Quanto alle denunce contributive telematiche, la Corte ha ritenuto che esse possano avere valore probatorio pieno, in continuità con la giurisprudenza sulle denunce DM10/UNIEMENS, anche per l'ente previdenziale dei giornalisti operante in regime sostitutivo. Ne è conseguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'indicazione del titolo della prelazione e del bene su cui essa si esercita è richiesta per la domanda di ammissione al passivo quando si invochi un privilegio speciale; la sua omissione o incertezza comporta la degradazione del credito a chirografo
la domanda di insinuazione al passivo ha natura di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di un'attività cognitiva, il cui contenuto va interpretato dal giudice
richiamato in tema di disciplina generale della prelazione e concorso dei creditori
richiamato per distinguere il privilegio generale dal privilegio speciale
fondamento del privilegio generale dei crediti previdenziali
fondamento del privilegio generale dei crediti previdenziali
richiamato nella disciplina dei privilegi generali sui mobili
invocato per il dedotto vizio di ultrapetizione
invocato per l'omessa applicazione della regola di diritto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi sono stati valorizzati come prova di una parte del credito
art. 44, nono comma, L. 326/2003
richiamato in relazione al valore probatorio delle denunce contributive telematiche
richiamato per sostenere il carattere confessori delle denunce contributive telematiche
Massime di principio
- In sede di verifica dello stato passivo, l'indicazione del bene su cui esercitare la prelazione è necessaria solo quando venga azionato un privilegio speciale; per il privilegio generale, che si estende all'intero compendio mobiliare, tale indicazione non è richiesta.
- La domanda di insinuazione al passivo deve essere interpretata dal giudice sulla base del complesso delle allegazioni e dei documenti prodotti, potendo la volontà di chiedere l'ammissione in privilegio risultare anche implicitamente dalla causa petendi e dalla documentazione allegata.
- Nel procedimento fallimentare non opera in senso preclusivo la mancata contestazione del curatore: il giudice conserva il potere-dovere di effettuare rilievi e verifiche officiosi sulla sussistenza del credito e della prelazione.
- Le denunce contributive trasmesse telematicamente, se formate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, possono assumere valore probatorio pieno del credito previdenziale e non essere degradate a mera documentazione unilaterale per il solo fatto che provengano dal creditore.
- La disciplina probatoria e la funzione delle denunce contributive telematiche vale, in linea di principio, anche per l'ente previdenziale operante in regime sostitutivo della previdenza obbligatoria, quando il sistema di trasmissione e formazione del dato sia analogo a quello previdenziale generale.
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