Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da alcuni partecipanti al condominio, della delibera assembleare del 20 febbraio 2003 relativa a lavori appaltati o da appaltare, con contestazione di molteplici vizi: irregolarità della convocazione, incompletezza dell'ordine del giorno, mancata allegazione di capitolato e computo metrico, difetto di indicazione dei millesimi, incertezza sulle modalità di voto, illegittimità del criterio di riparto delle spese e mancata specificazione della nomina del tecnico direttore dei lavori. Il Tribunale aveva annullato la delibera solo per la parte concernente la mancata indicazione delle modalità di voto sulla scelta della ditta appaltatrice. In appello il condominio sosteneva che la delibera del 20 febbraio 2003 fosse soltanto confermativa di una precedente del 23 gennaio 2003, non impugnata e quindi definitiva, e che per tale ragione gli attori non avessero interesse ad agire; deduceva inoltre l'omessa considerazione di tale questione e la mancata rilevazione della carenza di legittimazione di uno dei condomini impugnanti. Nel ricorso per cassazione il condominio articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto tardiva la deduzione circa l'avvenuta approvazione del preventivo della ditta CAR.EDIL. nella precedente assemblea del 23 gennaio 2003, mentre tale circostanza era stata allegata e dimostrata e la successiva delibera sarebbe stata meramente confermativa; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia del Tribunale sulla validità ed efficacia della delibera precedente del 23 gennaio 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: il primo perché la Corte territoriale aveva logicamente interpretato il verbale assembleare nel senso che il 23 gennaio 2003 non vi fu una vera approvazione tecnica del preventivo, ma solo una preferenza con riserva di successivo approfondimento; inoltre, la stessa difesa del condominio in appello confermava che la scelta definitiva era ancora da compiere. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte d'appello aveva già esaminato la doglianza sulla pretesa natura confermativa della delibera impugnata, qualificandola come inammissibile e infondata, sicché non vi era omissione di pronuncia. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente esaminato il verbale assembleare e tratto una conclusione logica e congrua.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la questione era stata già esaminata e dichiarata inammissibile e infondata dal giudice di merito.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge, utilizzata dal ricorrente a sostegno delle censure.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge o di falsa applicazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del contenuto delle prove, quando il giudice di merito abbia esaminato il materiale istruttorio e abbia dato una motivazione logica e coerente della propria conclusione.
- La delibera condominiale è impugnabile quando risulti solo una manifestazione di preferenza o una scelta ancora condizionata da riserva di successivo approfondimento, non essendo sufficiente a escludere l'interesse ad agire la mera pretesa di una precedente approvazione se dal verbale non emerga un'effettiva decisione definitiva.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata dalla parte sia stata comunque esaminata dal giudice di merito, anche se ne sia stata dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza.
- In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la deduzione della natura meramente confermativa dell'atto successivo richiede un effettivo accertamento del contenuto delle precedenti determinazioni assembleari; ove dal verbale emerga che la decisione definitiva non era ancora stata assunta, l'eccezione di difetto di interesse all'impugnazione non può essere accolta.
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