Sentenza del 22/01/2018 n. 2393 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Istruzione probatoria - Fatti pregressi al d.lgs. n. 158 del 2015 - Reato di omesso versamento di ritenute e Mod. 770 - Prova della fattispecie penale solo attraverso la dichiarazione annuale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 gennaio 2016, depositata il 5 febbraio 2016, aveva condannato V.O. per omesso versamento di ritenute certificate ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, per il periodo d’imposta 2010 e per 170.634 euro, ritenendo sufficiente il modello 770 sottoscritto dall’imputato a provare il rilascio delle certificazioni. Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che, per fatti anteriori alla modifica del 2015, il modello 770 bastasse a provare il reato: occorreva dimostrare l’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Ha inoltre negato che la dichiarazione potesse valere come confessione stragiudiziale o indizio sufficiente e ha lamentato l’inversione dell’onere della prova. Con il secondo motivo ha censurato la confisca per equivalente di 170.634 euro, sostenendo che non fosse stata prima verificata la possibilità di confiscare direttamente il profitto alla società; la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, ritenendola assorbita.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: per i fatti anteriori alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, la sola dichiarazione modello 770 non prova il reato; l’accusa deve dimostrare l’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Il modello 770 non poteva essere trattato come confessione stragiudiziale piena, né si poteva addossare all’imputato l’onere di colmare la carenza probatoria dell’accusa. Il secondo motivo sulla confisca è rimasto assorbito, poiché presupponeva l’accertamento della sussistenza del reato. La Corte ha annullato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Milano per verificare se vi siano ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il rilascio delle certificazioni. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’innocenza né sulla confisca.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, nel testo applicabile ai fatti del 2010
per i fatti pregressi la prova dell'elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.
Per i fatti commessi prima della modifica del 2015, la fattispecie richiede che le ritenute siano certificate e, in sede probatoria, l’accusa deve dimostrare che le certificazioni furono effettivamente rilasciate ai sostituiti.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 7
l'estensione del reato, operata dalla novella, anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione mod. 770 va interpretata, "a contrario", come dimostrazione che la precedente formulazione del citato art. 10-bis non soltanto racchiudesse nel proprio parametro di tipicità solo l'omesso versamento di ritenute risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedesse anche, sotto il profilo probatorio, la necessità di una prova del suo rilascio ai sostituiti.
La novella ha ampliato la fattispecie includendovi le ritenute risultanti dalla sola dichiarazione annuale del sostituto d’imposta. Tale ampliamento non si applica retroattivamente ai fatti pregressi, per i quali resta necessario provare il rilascio delle certificazioni.
dopo aver correttamente escluso l'applicabilità del "nuovo" art. 10-bis, risultante dalla novella operata con il D.Lgs. n. 158 del 2015, in quanto vi osta l'art. 2 c.p., avendo il legislatore ampliato l'ambito del penalmente rilevante a qualsiasi ritenuta anche non certificata
La nuova disciplina, in quanto estende l’ambito della rilevanza penale, non può essere applicata ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Codice di procedura penale, art. 533
il giudice pronuncia sentenza di condanna solo laddove l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio
La condanna richiede che la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio; una lacuna nella prova di un elemento costitutivo non può essere colmata imponendo all’imputato di dimostrare il contrario.
Codice di procedura penale, art. 569, ultimo comma
La disposizione è richiamata quale base processuale per il rinvio alla Corte d’Appello conseguente all’annullamento della sentenza impugnata per cassazione per saltum.
Massime di principio
- Per i reati di omesso versamento di ritenute, la disciplina applicabile dipende dalla data del fatto: la regola introdotta nel 2015, che consente di fondare la fattispecie sulla sola dichiarazione annuale, non si estende ai fatti anteriori se amplia la punibilità.
- Per i fatti anteriori alla modifica del 2015, il modello 770, da solo, non dimostra l’effettivo rilascio delle certificazioni ai lavoratori o agli altri sostituiti; l’accusa deve fornire elementi probatori specifici sul rilascio.
- Una dichiarazione fiscale resa in adempimento di un obbligo legale non diventa automaticamente una confessione stragiudiziale piena: spontaneità e genuinità devono essere valutate e non possono essere presunte.
- Nel processo penale l’onere di provare gli elementi costitutivi del reato resta a carico dell’accusa. La mancata allegazione, da parte dell’imputato, di elementi contrari non supplisce alla carenza della prova accusatoria.
- Se una censura sulla confisca presuppone che il reato sia stato accertato, può rimanere assorbita quando la sentenza viene annullata per insufficienza della prova della fattispecie; in tal caso la questione potrà dipendere dall’esito del giudizio di rinvio.
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