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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009, rideterminando il reddito di lavoro autonomo di un professionista e richiedendo imposte, addizionali e accessori. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto per mancato contraddittorio preventivo; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la tempestiva proposizione dell'appello notificato a mezzo posta. Secondo il ricorrente, la distinta delle raccomandate con timbro datario dell'ufficio postale era idonea a dimostrare la data di spedizione e quindi la tempestività dell'impugnazione; inoltre, la costituzione in giudizio era stata tempestiva perché il termine decorreva dalla ricezione del plico da parte del destinatario. Il contribuente è rimasto intimato in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR, affermando che il giudice di appello aveva errato nel considerare inidonea la distinta delle raccomandate prodotta dall'Ufficio, nonostante recasse il timbro dell'ufficio postale con data certa di spedizione. La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, la prova della tempestiva notifica dell'appello a mezzo posta può essere fornita anche mediante distinta recante timbro datario postale, quale prova equipollente alla ricevuta di spedizione. Ha inoltre ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio dell'Ufficio, poiché il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sulla proposizione dell'appello nel processo tributario e sugli adempimenti di costituzione; la Corte ne ha valorizzato la disciplina in combinato con l'art. 22 d.lgs. 546/1992 per ritenere ammissibile la prova della tempestiva notifica postale.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al deposito degli atti nel processo tributario; la Corte lo ha considerato insieme all'art. 53 per la verifica della rituale costituzione in giudizio.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla sanatoria delle nullità processuali; nel testo la Corte non sviluppa un'autonoma applicazione della norma, ma accoglie il motivo sulla prova della tempestività dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale del vizio dedotto in cassazione per error in procedendo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestiva notifica dell'appello eseguita a mezzo del servizio postale può essere provata non solo con la ricevuta di spedizione, ma anche con la distinta delle raccomandate, purché rechi il timbro datario dell'ufficio postale che consenta di attribuire con certezza la data di consegna all'operatore postale.
  • La distinta priva di timbro postale è un mero documento di parte e non è idonea a dimostrare la data di spedizione; viceversa, il timbro postale sulla distinta è equipollente alla ricevuta di spedizione quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'atto all'ufficio postale.
  • Le inammissibilità processuali devono essere interpretate in senso restrittivo: ove esista una prova certa della tempestiva spedizione dell'impugnazione, non è consentito dichiarare inammissibile il gravame per il solo difetto della ricevuta individuale di spedizione.
  • Ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante che abbia notificato l'appello per posta, il termine decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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