Cassazione Penale, Sentenza n. 21133/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per concorso in estorsione aggravata contro la pizzeria "Il Castelletto" (set-dic 2018). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e nullità per mancata autonoma valutazione delle fonti indiziarie da parte del Gip e del Tribunale del riesame; 2) mancata attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che l'intraneità al clan era fondata su fatti lontani (omicidio 2000) e su dichiarazioni di collaboratori, oltre ad allegare sopravvenuti elementi di favore (assunzione a tempo indeterminato) e richieste di considerare decisioni favorevoli assunte in altri procedimenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha valutato che il Tribunale del riesame aveva svolto un'autonoma e adeguata valutazione degli elementi indizianti, motivando la gravità indiziaria anche con emergenze più recenti (conflitto per l'estorsione della pizzeria "Il Castelletto", subentro del ricorrente dopo l'arresto del fratello nel 2019, intercettazioni e riscontri investigativi). La Corte ha poi ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: sono ammissibili soltanto censure che denuncino violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la produzione di nuovi atti/indagini in cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La qualificazione come associazione mafiosa comporta la cosiddetta "doppia presunzione" di pericolosità sociale che rende la custodia cautelare in carcere adeguata, salvo prova convincente e specifica del contrario
Disciplina i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari e impone al giudice di compiere una valutazione motivata degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia stata compiuta in modo autonomo dal Gip e dal Tribunale del riesame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi in ricorso; la Corte sottolinea i limiti di censure generiche in cassazione
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente
Massime di principio
- In cassazione avverso misure cautelari non è consentito un nuovo esame del merito dei fatti: sono ammesse solo censure che evidenzino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- La dedotta nullità per mancata "autonoma" valutazione delle fonti deve essere dettagliatamente contestata: il ricorrente deve indicare passi specifici del provvedimento e le ragioni per cui la valutazione sarebbe stata impossibile o viziata
- Per i reati di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione rafforzata di pericolosità e adeguatezza della custodia cautelare; per superarla è necessaria una prova specifica e convincente che dimostri l'assenza di esigenze cautelari attuali
- Elementi nuovi e atti di indagine sopravvenuti non possono essere introdotti per la prima volta in sede di cassazione: devono essere proposti e valutati dai giudici di merito
- Circostanze personali favorevoli (es. assunzione a tempo indeterminato) non sono automaticamente idonee a escludere l'attualità del pericolo quando sussistono emergenze investigative recenti che indicano persistenza di ruoli o comportamenti criminali
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