Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, a seguito dell'istanza di riesame sul sequestro preventivo dell'immobile in Montecorvino Pugliano, ha rigettato la richiesta di dissequestro rimettendo la questione della titolarità dell'immobile al giudice civile. Il ricorrente denunciava: errata devoluzione della questione sulla proprietà pur essendo stato rigettato il riesame (violazione art. 324 c.p.p.), decisione basata su un'antica controversia civile che in realtà si era esaurita/era stata abbandonata dalle controparti, e mancata valutazione di elementi decisivi relativi al fumus delicti e alla sussistenza degli elementi dei reati contestati (art. 393 e 633 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la scelta del Tribunale di devolvere la questione di proprietà al giudice civile quando il Tribunale aveva rigettato l'istanza di riesame e aveva mantenuto il sequestro. La Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice del riesame deve decidere incidentemente anche sulle questioni di titolarità rilevanti ai fini della sussistenza del sequestro preventivo e che l'obbligo di rimettere la controversia al giudice civile (art. 324, comma 8, c.p.p., coordinato con art. 263 comma 3) ricorre esclusivamente quando il giudice intenda restituire il bene (dissequestrarlo). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Secondo la Corte l'obbligo di devolvere la controversia sulla proprietà al giudice civile previsto dal comma 8 opera esclusivamente quando il giudice del riesame intenda restituire il bene (dissequestrarlo); non impedisce invece al giudice penale di decidere incidentemente sulla titolarità del bene quando valuta la sussistenza del sequestro.
Coordinato con l'art. 324 c.p.p., riguarda la devoluzione della controversia sulla proprietà al giudice civile nel caso di restituzione del bene; la Corte riconosce la rilevanza solo nella prospettiva del dissequestro.
Principio secondo cui il giudice penale decide tutte le questioni da cui dipende la sua decisione salvo diversa disposizione: autorizza il giudice del riesame a pronunciarsi incidentemente sulla titolarità del bene quando ciò è necessario per decidere sul mantenimento del sequestro.
Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione alla valutazione dei presupposti del sequestro e degli elementi del reato; la decisione impone comunque al giudice del riesame di valutare i presupposti cautelari sostanziali.
Articolo richiamato come capo di imputazione per il quale la Corte rileva che il giudice del riesame doveva valutare il fumus commissi delicti alla luce delle allegazioni difensive.
Altro reato contestato (occupazione abusiva) per il quale il giudice del riesame doveva verificare la sussistenza degli elementi costitutivi e il fumus delicti prima di mantenere il sequestro senza valutare incidentemente la titolarità.
Massime di principio
- Nel riesame di un sequestro preventivo il giudice del riesame deve decidere anche incidentemente sulle questioni di titolarità del bene se ciò è necessario per valutare la sussistenza dei presupposti del sequestro (fumus e periculum).
- L'obbligo di rimettere la controversia sulla proprietà al giudice civile ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 8 (coordinato con art. 263 c.p.p.) sorge solo se il giudice del riesame intende restituire il bene (dissequestrarlo); non è obbligatoria la devoluzione quando il giudice mantiene il sequestro.
- Non è corretta la rimessione 'preventiva' al giudice civile della questione di proprietà quando il Tribunale del riesame rigetta l'istanza e mantiene il sequestro: in tal caso il giudice penale deve comunque valutare i profili rilevanti per la cautela reale.
- Se le controparti civili sostengono di aver rinunciato alla controversia civile o che la lite si è estinta, tale circostanza deve essere valutata dal giudice del riesame nella verifica della titolarità e del fumus; la mera esistenza di una potenziale controversia civile non impone automaticamente la rimessione.
- In pratica, per ottenere il dissequestro il ricorrente può far valere sia l'assenza del fumus delicti e degli altri presupposti cautelari sia, se necessario, l'inesistenza di una contestazione di fatto sulla titolarità; la decisione di rimandare la questione al giudice civile è giustificata solo quando si decide per la restituzione.
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