Cassazione Penale, Sentenza n. 2134/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) inosservanza dell'art. 179 disp. att. c.p.p. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al codifensore avv. Vito Cavarretta; (2) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., censura della qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale (per omessa tenuta di scritture contabili) senza che la sentenza contenesse motivazione sull'esistenza del dolo specifico richiesto per questa fattispecie, richiedendo la riqualificazione nel reato meno grave di bancarotta semplice o, quantomeno, un accertamento motivato sul dolo specifico.
La decisione
Il Primo motivo è stato dichiarato infondato per tardività: la questione processuale relativa all'omessa notifica poteva essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nello stesso grado (principio richiamato dalla Sez. U., 'Scibé') e pertanto non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il Secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha osservato che la decisione impugnata non contiene alcuna valutazione sul dolo specifico necessario per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale quando l'accusa riguarda l'omessa tenuta delle scritture; la giurisprudenza distingue infatti l'occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) dalla fraudolenta tenuta (dolo generico). In mancanza di accertamento motivato su tale profilo, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.
Norme richiamate
Regola la forma e il contenuto del ricorso per cassazione; nel provvedimento è richiamata per indicare l'osservanza dell'obbligo di riportare i motivi impugnatori
Riguarda la notifica degli atti relativi all'udienza di appello; la Corte ha ritenuto la questione tardiva perché, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la nullità per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nello stesso grado
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Consente la censura per vizi di motivazione; è stata utilizzata per contestare la mancata motivazione circa il dolo specifico necessario per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale
art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare
Norma che descrive le fattispecie di bancarotta: la giurisprudenza interpreta al suo interno l'occultamento/omessa tenuta delle scritture come autonoma fattispecie che richiede dolo specifico, distinta dalla fraudolenta tenuta (dolo generico)
Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011 (Scibé)
Stabilisce che la deduzione della nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello può avvenire fino alla deliberazione della sentenza nello stesso grado; principio invocato per rigettare il primo motivo per tardività
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi) e Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Inverardi)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (reato a dolo generico); richiamata per spiegare perché la sentenza doveva motivare sul dolo specifico
Massime di principio
- Le nullità processuali derivanti da omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello vanno dedotte tempestivamente: possono essere sollevate fino alla deliberazione della sentenza nel medesimo grado; se non dedotte prima, sono tardive in cassazione.
- Quando l'accusa è di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o occultamento delle scritture contabili, il giudice deve accertare e motivare la sussistenza del dolo specifico (intento di recare pregiudizio ai creditori); l'assenza di tale accertamento espone la decisione a cassazione per vizio di motivazione.
- La fattispecie di occultamento/omessa tenuta delle scritture è alternativa e distinta dalla fraudolenta tenuta: il primo richiede dolo specifico, il secondo dolo generico e presuppone l'esistenza e l'esame di libri contabili rinvenuti.
- Se la sentenza di merito è particolarmente sintetica o assertiva e non precisa elementi essenziali (come il dolo specifico richiesto), la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame ad altra sezione del giudice del merito.
- In giudizio abbreviato il grado di motivazione richiesto non è ridotto: anche nelle sentenze emesse in abbreviato il giudice deve comunque valutare e motivare i profili essenziali della responsabilità, pena l'intervento della Cassazione.
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