Cassazione Penale, Sentenza n. 40994/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale e la parte civile impugnano la sentenza d'appello che aveva assolto Damascelli (per bancarotta preferenziale, in relazione a pagamenti presentati come relativi a prestazioni successive al deposito del concordato ma ritenuti in realtà anteriori) e Perrone (per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il presunto concorso nella dissipazione consistente nell'assunzione della figlia in epoca di crisi). I ricorrenti censurano l'appello per carenza e genericità della motivazione dell'impluvio: in particolare la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente confrontato e valutato la coincidenza degli importi, le fatture e la conversazione telefonica ritenuta rilevante dal primo grado (per Damascelli) e non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e delle condizioni economiche dell'ente rispetto all'assunzione della figlia (per Perrone).
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie in parte i rilievi relativi a Damascelli: rileva che la Corte d'appello non ha fornito la cd. motivazione rafforzata richiesta per riformare una sentenza di primo grado e ha frazionato elementi probatori che dovevano essere valutati unitariamente. Per tale vizio la Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di Damascelli senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (calcolo dei termini che porta al 5 novembre 2022), e annulla altresì gli effetti civili disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per il nuovo giudizio e la regolazione delle spese. Quanto a Perrone, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. e della parte civile (per aspecificità) e dunque mantiene l'esito favorevole a Perrone; la parte civile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita il perimetro delle censure ammesse in cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti previsti; richiamata come limite procedurale al ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma emergenziale che disciplina, tra l'altro, modalità procedurali straordinarie; qui citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Riferimento normativo utilizzato nel calcolo della prescrizione del reato (termine base per la durata della pena ai fini della prescrizione)
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Ulteriore riferimento per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al reato contestato (consentendo la determinazione del termine di sette anni e mezzo menzionato)
Disposizione che permette il rinvio al giudice civile competente per le questioni civili residuali quando la vicenda penale non consente la definizione degli effetti civili; invocata per rinviare la regolamentazione delle spese e l'accertamento degli effetti civili al giudice civile competente in grado d'appello
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma una sentenza di primo grado ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve confrontarsi esaurientemente con le ragioni del primo giudice e spiegare logicamente perché giunge a diversa valutazione delle prove.
- La decisione d'appello non può frammentare gli elementi probatori: il giudice deve valutare gli indizi e le prove unitariamente, verificando se, nel loro insieme, ricostruiscono una fattispecie plausibile.
- Se la motivazione d'appello è carente e ciò incide sulla correttezza della riforma, la Cassazione può annullare: se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può produrre l'effetto pratico dell'estinzione del reato senza rinvio per il merito penale.
- Le doglianze generiche o aspecifiche che non si confrontano puntualmente con i passaggi della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare concretamente i punti critici della motivazione avversata.
- Nelle fattispecie di bancarotta preferenziale acquisisce rilevanza la valutazione complessiva della natura delle prestazioni e della corrispondenza degli importi, nonché delle comunicazioni che possono provare l'intento di 'attualizzare' crediti anteriori.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione è necessario dimostrare che l'impiego dei beni o l'adozione di scelte negoziali sia stato radicalmente incongruo rispetto alle esigenze aziendali, causando pregiudizio alla garanzia patrimoniale; la mera assunzione di un parente richiede prova del carattere inessenziale o eccentrico della prestazione svolta.
- Quando la sede penale non decide definitivamente le questioni civili collegate, è possibile il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione degli effetti civili e la liquidazione delle spese.
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