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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40994/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale e la parte civile impugnano la sentenza d'appello che aveva assolto Damascelli (per bancarotta preferenziale, in relazione a pagamenti presentati come relativi a prestazioni successive al deposito del concordato ma ritenuti in realtà anteriori) e Perrone (per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il presunto concorso nella dissipazione consistente nell'assunzione della figlia in epoca di crisi). I ricorrenti censurano l'appello per carenza e genericità della motivazione dell'impluvio: in particolare la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente confrontato e valutato la coincidenza degli importi, le fatture e la conversazione telefonica ritenuta rilevante dal primo grado (per Damascelli) e non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e delle condizioni economiche dell'ente rispetto all'assunzione della figlia (per Perrone).

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie in parte i rilievi relativi a Damascelli: rileva che la Corte d'appello non ha fornito la cd. motivazione rafforzata richiesta per riformare una sentenza di primo grado e ha frazionato elementi probatori che dovevano essere valutati unitariamente. Per tale vizio la Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di Damascelli senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (calcolo dei termini che porta al 5 novembre 2022), e annulla altresì gli effetti civili disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per il nuovo giudizio e la regolazione delle spese. Quanto a Perrone, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. e della parte civile (per aspecificità) e dunque mantiene l'esito favorevole a Perrone; la parte civile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il perimetro delle censure ammesse in cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti previsti; richiamata come limite procedurale al ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma emergenziale che disciplina, tra l'altro, modalità procedurali straordinarie; qui citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento normativo utilizzato nel calcolo della prescrizione del reato (termine base per la durata della pena ai fini della prescrizione)

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Ulteriore riferimento per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al reato contestato (consentendo la determinazione del termine di sette anni e mezzo menzionato)

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Disposizione che permette il rinvio al giudice civile competente per le questioni civili residuali quando la vicenda penale non consente la definizione degli effetti civili; invocata per rinviare la regolamentazione delle spese e l'accertamento degli effetti civili al giudice civile competente in grado d'appello

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che riforma una sentenza di primo grado ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve confrontarsi esaurientemente con le ragioni del primo giudice e spiegare logicamente perché giunge a diversa valutazione delle prove.
  • La decisione d'appello non può frammentare gli elementi probatori: il giudice deve valutare gli indizi e le prove unitariamente, verificando se, nel loro insieme, ricostruiscono una fattispecie plausibile.
  • Se la motivazione d'appello è carente e ciò incide sulla correttezza della riforma, la Cassazione può annullare: se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può produrre l'effetto pratico dell'estinzione del reato senza rinvio per il merito penale.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche che non si confrontano puntualmente con i passaggi della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili; il ricorso deve indicare concretamente i punti critici della motivazione avversata.
  • Nelle fattispecie di bancarotta preferenziale acquisisce rilevanza la valutazione complessiva della natura delle prestazioni e della corrispondenza degli importi, nonché delle comunicazioni che possono provare l'intento di 'attualizzare' crediti anteriori.
  • Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione è necessario dimostrare che l'impiego dei beni o l'adozione di scelte negoziali sia stato radicalmente incongruo rispetto alle esigenze aziendali, causando pregiudizio alla garanzia patrimoniale; la mera assunzione di un parente richiede prova del carattere inessenziale o eccentrico della prestazione svolta.
  • Quando la sede penale non decide definitivamente le questioni civili collegate, è possibile il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione degli effetti civili e la liquidazione delle spese.

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