Cassazione Penale, Ordinanza n. 01220/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari di affermazione della sua responsabilità per il delitto di furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse illogica rispetto alla fattispecie contestata e comunque insufficientemente motivata, soprattutto in ragione del significativo scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla quantificazione della pena non fosse consentita nei limiti prospettati in sede di legittimità e che fosse comunque manifestamente infondata, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione è stata giudicata adeguata in relazione alla cornice edittale ratione temporis, al valore dei beni sottratti, alle modalità allarmanti dell'azione e alla proclività a delinquere dell'imputato, che era sottoposto ad arresti domiciliari al momento del fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il furto in abitazione, richiamata come base del reato per cui era stata affermata la responsabilità penale.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella decisione di merito.
Richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro di valutazione per la concreta graduazione della sanzione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla quantificazione della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio è affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti pertinenti ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p., quali il valore del bene aggredito, le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato.
- Lo scostamento dal minimo edittale non integra di per sé vizio di motivazione, se la pena è collocata in una fascia ragionevolmente giustificata dai dati fattuali del caso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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