Cassazione Penale, Sentenza n. 38133/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha validamente rinunciato all'impugnazione (rinuncia ricevuta il 11 maggio 2022). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende; la decisione è stata resa il 27 maggio.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 Ord. Pen.: il ricorrente denunciava, con motivo unico, inosservanza dell'art. 678, comma 1 e 1-ter c.p.p., e dell'art. 666, commi 3 e 4 c.p.p., sostenendo che il provvedimento era stato emesso senza la fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., nonostante fosse stata proposta opposizione, con conseguente nullità assoluta del procedimento ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma sulla disciplina dell'affidamento in prova: il provvedimento impugnato concerneva l'applicazione provvisoria di tale istituto, confermata dal Tribunale di sorveglianza
art. 678, comma 1 e 1-ter c.p.p.
Norme relative al procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza e ai poteri di impugnazione: il ricorrente ha invocato la loro inosservanza per la mancata udienza camerale
Riferimenti procedurali sull'opposizione agli atti del magistrato di sorveglianza: utilizzati dal ricorrente per sostenere la nullità per mancata trattazione camerale
Norma sull'udienza camerale: il ricorrente affermava che, nonostante la proposta opposizione, non fosse stata fissata l'udienza prevista da questa disposizione
artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Norme sulla nullità degli atti processuali: invocate per sostenere l'assoluta nullità del procedimento e dell'ordinanza
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito di valida rinuncia all'impugnazione
Norma che consente l'attribuzione, in caso di inammissibilità per rinuncia, dell'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende: applicata per determinare l'importo equitativamente (euro 500)
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e dell'eventuale onere pecuniario
Massime di principio
- La rinuncia valida e documentata all'impugnazione rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di entrare nel merito delle censure procedurali.
- In caso di contestazione della mancata fissazione di un'udienza camerale è fondamentale dimostrare l'effettivo deposito dell'opposizione nei termini; l'assenza di tale prova fa propendere il giudice per l'inesistenza dell'opposizione.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.
- Chi intende impugnare provvedimenti del Magistrato di sorveglianza deve curare puntualmente termini e modalità dell'opposizione e conservare prove di deposito per evitare che il giudice dichiari la decadenza o l'assenza dell'opposizione.
- Le censure di nullità procedurale (es. mancata udienza camerale) devono essere sollevate tempestivamente e supportate da elementi probatori; in mancanza, anche se fondate in astratto, possono rimanere inapplicabili se l'impugnazione è stata rinunciata.
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