Cassazione Civile, Ordinanza n. 34721/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti di un'altra società, contro il quale l'ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, l'inesistenza della notificazione del decreto e, dall'altro, contestando nel merito il credito fondato su documenti di trasporto. In primo grado l'opposizione è stata dichiarata tardiva; in appello è stata ritenuta ammissibile perché la notifica del decreto era nulla e non inesistente, ma la Corte territoriale ha rigettato l'appello nel merito valorizzando il mancato tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti di trasporto, la mancata reiterazione della querela di falso e la soccombenza in punto spese. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla notificazione e del principio del giusto processo, sostenendo che la notifica fosse inesistente e non semplicemente nulla; 2) violazione dell'art. 215 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto tardivo o inefficace il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti di trasporto; 3) e 4) violazione delle norme sulla querela di falso, assumendo che il giudice di merito non avesse seguito la procedura dovuta e che l'istanza fosse stata reiterata in appello; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese; 6) violazione della disciplina sul contributo unificato cd. raddoppiato, sostenendo che non ricorressero i presupposti per darne atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura era carente di autosufficienza e, comunque, infondata perché la notificazione eseguita presso la sede della società, ancorché non rivolta ai soci illimitatamente responsabili, integra al più una nullità e non un'inesistenza. Sul secondo motivo ha rilevato ancora la carenza di specifica indicazione degli atti e, soprattutto, che la doglianza investiva un errore percettivo del giudice di merito, censurabile semmai con revocazione; ha inoltre aggiunto che la valutazione sull'idoneità del disconoscimento è apprezzamento di fatto. I motivi terzo e quarto, relativi alla querela di falso, sono stati dichiarati inammissibili per mancata localizzazione degli atti e perché l'istanza non risulta reiterata fino alla precisazione delle conclusioni in appello, con conseguente rinuncia implicita. Il quinto motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la ratio decidendi sulla inammissibilità del motivo di appello, oltre che non scrutinabile nei termini prospettati. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la statuizione sul cd. raddoppio del contributo unificato non è un capo decisorio impugnabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la notificazione effettuata presso la sede sociale secondo questa forma non è qualificabile come inesistente se l'atto è comunque pervenuto nell'orbita del destinatario; al più può essere nulla.
richiamato nel motivo per sostenere la sanatoria o l'inesistenza della notifica; la Corte ribadisce che la notifica in questione è nulla e non inesistente.
invocato per la disciplina dei vizi della notificazione.
invocato nel primo motivo insieme alle norme sulla notificazione.
invocato nel primo motivo.
invocato nel primo motivo.
art. 111 Cost.
richiamato nel primo e sesto motivo a sostegno delle censure processuali.
art. 6 CEDU
richiamato nel primo e sesto motivo a sostegno delle censure processuali.
menzionato in relazione all'ammissibilità dell'opposizione tardiva quando la notifica del decreto è nulla.
la Corte afferma che la valutazione sull'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione è un giudizio di fatto, e nel caso concreto il disconoscimento non era stato validamente prospettato.
richiamato per affermare la tardività del disconoscimento e la sede processuale della relativa deduzione.
richiamato in tema di procedura di querela di falso; la Corte osserva che la sua eventuale violazione resta irrilevante se l'istanza non è stata reiterata in appello nei termini.
invocato dalla ricorrente nella censura sulla querela di falso.
la mancata reiterazione della querela di falso in appello comporta rinuncia implicita; inoltre il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
le spese seguono la soccombenza; la censura è inammissibile perché la Corte territoriale ha posto le spese a carico della parte soccombente.
richiamato come base dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono ritenute inammissibili o, comunque, non idonee a censurare la sentenza.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza determina inammissibilità.
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso.
l'erronea percezione di un dato processuale integra errore revocatorio, non vizio denunciabile in cassazione con il mezzo utilizzato.
richiamato quale paradigma implicito della necessità di specificità del motivo di appello.
la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo è possibile solo se la notifica è mancante o giuridicamente inesistente.
la querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado, ma comunque prima della rimessione della causa in decisione, al più tardi entro la precisazione delle conclusioni.
art. 11 Cost.
richiamato nel sesto motivo insieme alla disciplina sul contributo unificato.
art. 13, comma quater, d.P.R. 115/2002
la statuizione del giudice sul contributo unificato non è un capo decisorio impugnabile; il controllo sulla debenza concreta spetta all'amministrazione.
richiamato come base normativa del raddoppio del contributo unificato.
spetta all'amministrazione giudiziaria/cancelleria verificare esenzioni e prenotazione a debito.
richiamato come possibile esenzione dal contributo unificato.
richiamato per il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione, l'inesistenza è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio o quando l'attività sia meramente tentata e non compiuta; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità e non inesistenza.
- La notificazione eseguita presso la sede del destinatario, anche se non effettuata nel modo corretto nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla, non è di regola inesistente se ha comunque realizzato una fase di consegna riconoscibile come notificazione.
- Nel ricorso per cassazione gli atti e documenti richiamati devono essere specificamente indicati, trascritti nel contenuto essenziale e localizzati nel fascicolo; la mera allegazione o il generico rinvio al fascicolo non soddisfano l'onere di autosufficienza.
- La valutazione sull'idoneità di una contestazione a integrare un valido disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione è apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non tramite una diversa lettura del documento.
- L'erronea percezione di un fatto processuale da parte del giudice di merito non va dedotta con il ricorso per cassazione ordinario, ma con il rimedio revocatorio previsto per l'errore di fatto.
- La querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado, ma deve essere coltivata fino alla precisazione delle conclusioni; la mancata reiterazione in appello può essere interpretata come rinuncia implicita.
- Le censure sulle spese di lite sono scrutinabili in cassazione solo se il giudice abbia violato il principio di soccombenza in modo evidente, ad esempio ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La statuizione del giudice circa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non costituisce un capo decisorio impugnabile, perché la verifica concreta della debenza spetta all'amministrazione giudiziaria.
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