Cassazione Civile, Ordinanza n. 07704/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato accolto in primo grado perché il credito impositivo era stato ritenuto prescritto, in assenza di prova, da parte dell'ente, di validi atti interruttivi. Tuttavia il giudice di primo grado aveva compensato integralmente le spese di lite richiamando la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni". La CTR aveva poi rigettato l'appello della contribuente limitato alla statuizione sulle spese. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era illegittima perché non sorretta da specifiche gravi ed eccezionali ragioni, né dalla mera conferma generica delle motivazioni del primo giudice; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per motivazione apparente sulla sussistenza delle ragioni della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente indicate e non possono essere illogiche o erronee. Nel caso concreto, la ragione valorizzata dai giudici di merito, ossia la produzione di documentazione non idonea a provare la consegna dell'atto da notificare, non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione in danno della parte vittoriosa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame della regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
La compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale e richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla regolazione delle spese e alla motivazione della sentenza tributaria.
È invocato come parametro sulla regola generale della soccombenza nel pagamento delle spese.
La compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge e, alla luce della giurisprudenza richiamata, richiede ragioni gravi, eccezionali e specificamente motivate; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare la violazione di legge in materia di spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Viene richiamato per censurare la motivazione apparente della decisione sulle spese.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono invocati a sostegno del vizio di motivazione apparente e della lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è misura eccezionale: oltre alla soccombenza reciproca, deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dal giudice.
- Le ragioni poste a fondamento della compensazione non possono essere enunciate in modo generico né consistere in motivazioni illogiche o erronee; in tal caso la statuizione viola la disciplina sulle spese ed è censurabile in cassazione.
- La mera difficoltà probatoria o l'insufficienza della documentazione dell'altra parte non integra automaticamente una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza.
- La sentenza che compensa le spese deve contenere una motivazione effettiva e specifica sulla sussistenza dei presupposti eccezionali della deroga, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla categoria delle gravi ed eccezionali ragioni.
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