Cassazione Penale, Sentenza n. 27170/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del GIP (08/10/2024) che ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario relativo ai beni e quote sequestrati (inquadrati nel proc. n.1887/2013) riconducibili a Simeoli Angelo e alle quote della società Ares Immobiliare s.a.s. Il ricorrente deduce: violazione di legge (art.43, co.2, d.lgs.159/2011, art.111 Cost. e art.6 CEDU) per la mancanza, nel rendiconto, della documentazione sui costi di gestione degli anni 2013-2015 indicati come "oneri diversi di gestione" per euro 183.451,58; mancata indicazione delle spese dovute a rimborso in favore di Ares a seguito della restituzione del bene; contestazione dell'inammissibilità della perizia contabile richiesta dalla difesa dopo il deposito di una consulenza tecnica di parte che segnalava criticità del rendiconto; omessa rendicontazione dei canoni di locazione percepiti, dei costi di gestione e delle fatture non incassate; e mancata previsione del rimborso delle spese di procedura dopo la revoca del sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, secondo l'art.43 d.lgs. 159/2011 e la giurisprudenza consolidata, il rimedio adeguato contro i provvedimenti del giudice delegato relativi all'approvazione del rendiconto è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale tramite incidente di esecuzione, con successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale (art.666, comma 6, c.p.p.). Il provvedimento del GIP dell'8/10/2024 non è direttamente impugnabile con il mezzo utilizzato (principio di tassatività delle impugnazioni ex art.568 c.p.p.). Inoltre il giudice ha osservato che nessuna osservazione era stata formulata dopo il deposito e che le doglianze sollevate riguardavano il merito gestionale, non deducibili nel rimedio utilizzato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la procedura di approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati: il giudice delegato verifica il rendiconto, chiede integrazioni, deposita il rendiconto in cancelleria dando termine per osservazioni; se persistono contestazioni si fissa udienza davanti al collegio e, avverso l'ordinanza collegiale, è ammesso ricorso per cassazione. Non prevede rimedi specifici contro i provvedimenti del giudice delegato, i quali vanno impugnati con opposizione tramite incidente di esecuzione.
Principio di tassatività delle impugnazioni: alcune decisioni sono espressamente impugnabili e altre no; il provvedimento del GIP impugnato era non impugnabile con il mezzo utilizzato dal ricorrente.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale emessa all'esito dell'opposizione (incidente di esecuzione) sulla rendicontazione dell'amministratore giudiziario.
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto a un giusto processo e al doppio grado di giurisdizione che la procedura di opposizione intende salvaguardare; la Corte ha sottolineato l'importanza del rimedio dell'opposizione per assicurare la piena tutela giurisdizionale.
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto a un processo equo; la decisione osserva che la procedura prevista garantisce il contraddittorio e il doppio grado in sede di opposizione e collegio, mentre il rimedio utilizzato dal ricorrente non è idoneo.
Norma richiamata solo per indicare l'imputazione di Chimenzi Francesco quale amministratore (inquadramento fattuale), senza incidenza diretta sulla decisione di ammissibilità.
Massime di principio
- In materia di rendiconto dell'amministratore giudiziario disciplinata dall'art.43 d.lgs.159/2011, il rimedio corretto per contestare vizi del rendiconto o del provvedimento del giudice delegato è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione; solo l'ordinanza collegiale è poi impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art.666 c.p.p.
- I provvedimenti del giudice delegato di natura non impugnabile (secondo la tassatività delle impugnazioni ex art.568 c.p.p.) non possono essere contestati con ricorsi diretti che non siano quelli previsti dalla legge; occorre individuare e utilizzare il rimedio procedurale specifico.
- Le doglianze di merito sulla gestione dei beni (es. mancata documentazione di costi, contestazione di voci contabili, canoni non rendicontati) devono essere sollevate nella fase in cui il rendiconto è depositato e con gli strumenti processuali idonei (opposizione, produzione di consulenze tecniche e richiesta di accertamenti/prove), non con un ricorso diretto contro il provvedimento non impugnabile.
- Se si ritiene necessaria una perizia contabile o una consulenza tecnica, la richiesta deve essere formulata nella sede processuale competente e nei termini previsti: il mancato utilizzo degli strumenti procedurali adeguati può rendere la censura inammissibile.
- Per ottenere il rimborso di spese o somme ritenute dovute in seguito a restituzione dei beni o revoca del sequestro, occorre dedurre espressamente tali pretese nell'ambito dell'opposizione e fornire documentazione probatoria specifica; il semplice ricorso per cassazione contro un provvedimento non impugnabile non è il canale corretto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →