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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27170/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del GIP (08/10/2024) che ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario relativo ai beni e quote sequestrati (inquadrati nel proc. n.1887/2013) riconducibili a Simeoli Angelo e alle quote della società Ares Immobiliare s.a.s. Il ricorrente deduce: violazione di legge (art.43, co.2, d.lgs.159/2011, art.111 Cost. e art.6 CEDU) per la mancanza, nel rendiconto, della documentazione sui costi di gestione degli anni 2013-2015 indicati come "oneri diversi di gestione" per euro 183.451,58; mancata indicazione delle spese dovute a rimborso in favore di Ares a seguito della restituzione del bene; contestazione dell'inammissibilità della perizia contabile richiesta dalla difesa dopo il deposito di una consulenza tecnica di parte che segnalava criticità del rendiconto; omessa rendicontazione dei canoni di locazione percepiti, dei costi di gestione e delle fatture non incassate; e mancata previsione del rimborso delle spese di procedura dopo la revoca del sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, secondo l'art.43 d.lgs. 159/2011 e la giurisprudenza consolidata, il rimedio adeguato contro i provvedimenti del giudice delegato relativi all'approvazione del rendiconto è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale tramite incidente di esecuzione, con successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale (art.666, comma 6, c.p.p.). Il provvedimento del GIP dell'8/10/2024 non è direttamente impugnabile con il mezzo utilizzato (principio di tassatività delle impugnazioni ex art.568 c.p.p.). Inoltre il giudice ha osservato che nessuna osservazione era stata formulata dopo il deposito e che le doglianze sollevate riguardavano il merito gestionale, non deducibili nel rimedio utilizzato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 159/2011

    Disciplina la procedura di approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati: il giudice delegato verifica il rendiconto, chiede integrazioni, deposita il rendiconto in cancelleria dando termine per osservazioni; se persistono contestazioni si fissa udienza davanti al collegio e, avverso l'ordinanza collegiale, è ammesso ricorso per cassazione. Non prevede rimedi specifici contro i provvedimenti del giudice delegato, i quali vanno impugnati con opposizione tramite incidente di esecuzione.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle impugnazioni: alcune decisioni sono espressamente impugnabili e altre no; il provvedimento del GIP impugnato era non impugnabile con il mezzo utilizzato dal ricorrente.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale emessa all'esito dell'opposizione (incidente di esecuzione) sulla rendicontazione dell'amministratore giudiziario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto a un giusto processo e al doppio grado di giurisdizione che la procedura di opposizione intende salvaguardare; la Corte ha sottolineato l'importanza del rimedio dell'opposizione per assicurare la piena tutela giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un processo equo; la decisione osserva che la procedura prevista garantisce il contraddittorio e il doppio grado in sede di opposizione e collegio, mentre il rimedio utilizzato dal ricorrente non è idoneo.

  • art. 12-quinquies L. 356/1992

    Norma richiamata solo per indicare l'imputazione di Chimenzi Francesco quale amministratore (inquadramento fattuale), senza incidenza diretta sulla decisione di ammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di rendiconto dell'amministratore giudiziario disciplinata dall'art.43 d.lgs.159/2011, il rimedio corretto per contestare vizi del rendiconto o del provvedimento del giudice delegato è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione; solo l'ordinanza collegiale è poi impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art.666 c.p.p.
  • I provvedimenti del giudice delegato di natura non impugnabile (secondo la tassatività delle impugnazioni ex art.568 c.p.p.) non possono essere contestati con ricorsi diretti che non siano quelli previsti dalla legge; occorre individuare e utilizzare il rimedio procedurale specifico.
  • Le doglianze di merito sulla gestione dei beni (es. mancata documentazione di costi, contestazione di voci contabili, canoni non rendicontati) devono essere sollevate nella fase in cui il rendiconto è depositato e con gli strumenti processuali idonei (opposizione, produzione di consulenze tecniche e richiesta di accertamenti/prove), non con un ricorso diretto contro il provvedimento non impugnabile.
  • Se si ritiene necessaria una perizia contabile o una consulenza tecnica, la richiesta deve essere formulata nella sede processuale competente e nei termini previsti: il mancato utilizzo degli strumenti procedurali adeguati può rendere la censura inammissibile.
  • Per ottenere il rimborso di spese o somme ritenute dovute in seguito a restituzione dei beni o revoca del sequestro, occorre dedurre espressamente tali pretese nell'ambito dell'opposizione e fornire documentazione probatoria specifica; il semplice ricorso per cassazione contro un provvedimento non impugnabile non è il canale corretto.

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