Cassazione Penale, Sentenza n. 20225/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un'autovettura (Fiat 2100, targa RE 535888, "macchina del Papa") acquisita dalla ricorrente da Ofele Maldera il 29/06/2018 per €120.000. La ricorrente contestava la mancanza di motivazione circa la sua eventuale malafede e la violazione dell'art. 321 c.p.p., sostenendo di essere terzo in buona fede e addirittura vittima di una possibile truffa (avrebbe pagato il prezzo al proprietario formale), non conoscendo Maldera. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto invece assente la buona fede della società, desumendola dalla catena delle precedenti cessioni a prezzi molto inferiori e dalle modalità di pagamento direttamente a Maldera, e aveva ritenuto sussistente il fumus e il periculum ai fini del sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Roma fosse sufficientemente motivata quanto al fumus commissi delicti (in particolare rispetto al furto ipotizzato, art. 624 c.p.) e al periculum (rischio di nuove cessioni del bene che aggravino o protraggano le conseguenze del reato). In particolare la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame circa la mancata prova della buona fede della terza: elementi quali precedenti passaggi di proprietà a prezzi molto inferiori, il certificato di proprietà noto all'acquirente e il pagamento dell'importo direttamente a Maldera sono stati ritenuti indizi idonei a escludere la buona fede. Conseguentemente il sequestro è stato confermato e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per il sequestro preventivo e probatorio; nel caso si è trattato di sequestro preventivo ai sensi del comma 1 (non funzionale alla confisca). La Corte ricorda che il sequestro non funzionale alla confisca può colpire beni di terzi quando la loro disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Norma richiamata in relazione al riesame davanti al Tribunale; il ricorso di cui trattasi era impugnazione per cassazione avverso ordinanza di riesame, con i limiti di ammissibilità propri di tali ricorsi.
Articolo relativo al reato di furto; la Corte ha rilevato motivazione sufficiente circa il fumus di tale reato rispetto al provvedimento impugnato.
Articolo relativo alla truffa, citato tra i reati oggetto delle indagini; la sentenza rileva la complessità dei reati contestati nell'istruttoria anche se il sequestro è stato motivato soprattutto con riferimento al furto.
Articolo relativo alla falsità materiale o ideologica nei certificati, richiamato nell'ambito delle contestazioni legate alla documentazione di proprietà e alle vicende trasferimento del veicolo.
Articoli relativi ai reati connessi alla ricettazione e al riciclaggio, menzionati nel contesto delle indagini a carico di altri soggetti; contribuiscono al quadro indiziario complessivo valutato dal Tribunale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p., comma 1) può essere disposto anche su beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
- La buona fede del terzo non è tutelata automaticamente: rileva il criterio della diligenza concreta; indizi quali pagamenti a soggetti poi ritenuti collegati al reato, prezzi significativamente discordanti rispetto alle precedenti cessioni e conoscenza/documentazione sull'origine possono far emergere l'assenza di buona fede.
- In sede di riesame il giudice deve valutare non solo la qualificazione astratta dei fatti ma le risultanze processuali e le argomentazioni della difesa; tuttavia la Corte di Cassazione verifica l'ammissibilità del ricorso contro ordinanze di sequestro principalmente per violazione di legge o per motivazione apparente/assente.
- La mera affermazione di non conoscenza del presunto autore o l'assenza di precedenti della società acquirente non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede se esistono elementi obiettivi che rendono dubbia la regolarità dell'acquisto.
- Se la parte terza ritiene di essere vittima di una truffa, la via corretta può essere l'azione civile o la querela/denuncia penale: tuttavia questa circostanza non impedisce automaticamente il sequestro quando sussistono esigenze cautelari di pericolo di aggravamento o protrazione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20117/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20120/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20125/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20128/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →