Cassazione Penale, Ordinanza n. 07286/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per avere presentato all'INPS, in data 7 febbraio 2020, domanda di reddito di cittadinanza allegando documentazione personale e del nucleo familiare e dichiarando un reddito complessivo pari a zero, pur risultando titolare di partita IVA e svolgendo da anni attività di commercio di autovetture usate. La sentenza di merito aveva valorizzato, tra l'altro, una dichiarazione dei redditi 2019 con reddito indicato in euro 1.247, operazioni di compravendita di 23 autovetture nel 2018 con guadagno di euro 7.979, e ulteriori acquisti/vendite anche nel 2020; aveva inoltre rilevato che l'assegno era stato percepito da marzo 2020 a febbraio 2021 per complessivi euro 15.360. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) insussistenza del dolo e inoffensività del fatto ex art. 49 c.p.; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma 1, n. 4, c.p.; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 5) violazione dell'art. 175 c.p. La Corte ha ritenuto che tutte le censure investissero profili di merito, in particolare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha quindi ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza d'appello, che aveva escluso la credibilità della tesi difensiva circa la comunicazione al CAF della titolarità della partita IVA e aveva valorizzato l'omessa indicazione di redditi e attività economiche nonostante la persistente operatività nel settore auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze estranee al numerus clausus dei motivi deducibili in sede di legittimità perché dirette a contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e logico sia sulla responsabilità sia sull'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis c.p., dell'attenuante del danno di lieve entità e delle richieste sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio ex art. 175 c.p. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per omessa o falsa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza; il testo non specifica ulteriormente il contenuto precettivo.
richiamato dalla difesa per sostenere l'inoffensività del fatto; la Corte non accoglie la censura perché diretta a rivalutare il fatto e la prova.
causa di non punibilità invocata dalla difesa e negata dai giudici di merito in ragione dell'entità delle somme indebitamente percepite e della non minima offensività del fatto.
circostanza aggravante/attenuante di cui la difesa lamentava il mancato riconoscimento; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché attinente al merito.
norma richiamata dalla difesa in relazione al beneficio/istituto evocato; la Corte reputa immune da censure la motivazione del giudice di merito sull'insussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, cioè idonea a spiegare il percorso argomentativo seguito e le ragioni della decisione.
- Nel reato relativo alla falsa o omessa comunicazione di dati per il reddito di cittadinanza, la consapevole omissione di elementi rilevanti, come la titolarità di partita IVA e l'esistenza di redditi da attività autonoma, può integrare il dolo quando il giudice di merito escluda con argomenti plausibili la versione difensiva alternativa.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando l'importo complessivo indebitamente percepito e la non minima offensività della condotta, anche in presenza di incensuratezza.
- Il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di benefici o attenuanti è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza assoluta di motivazione, non per una diversa lettura del materiale probatorio.
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