Ordinanza n. 233/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Cat. A12/2023/Imm/1^Sez./Dinieghi/1.v. 181 notificato in data 25.10.2025 avente ad oggetto "La revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo avente nr. I13022753";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento ha valutato la pericolosità sociale dello straniero richiamando condotte delittuose relative a reati ostativi al rilascio del permesso ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Il giudice rileva tuttavia che, per tali fatti, erano state pronunciate sentenze di assoluzione oppure dichiarazioni di improcedibilità per rimessione della querela. È stato inoltre dedotto, e ritenuto rilevante in sede cautelare, il mancato adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del ricorrente al mantenimento dell'unità familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari in ragione del richiamo a fatti penali definiti con assoluzione o improcedibilità per rimessione di querela e dell'assenza di un adeguato bilanciamento tra ordine pubblico e unità familiare. La sospensione è interinale e non definisce il merito della controversia. È stata fissata l'udienza pubblica del 23 settembre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa dei reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno; il giudice ha rilevato che le condotte delittuose richiamate dall'amministrazione erano state definite con assoluzione o improcedibilità per rimessione di querela.
La norma disciplina la tutela cautelare ed è stata applicata per accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di valutazione della pericolosità sociale ai fini del soggiorno dello straniero, l'amministrazione non può fondare automaticamente il provvedimento su condotte delittuose rispetto alle quali siano intervenute sentenze di assoluzione o dichiarazioni di improcedibilità per rimessione della querela, senza una specifica e adeguata valutazione della loro rilevanza attuale.
- La revoca o il diniego di un titolo di soggiorno deve essere preceduto da un effettivo bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico e l'interesse dello straniero alla conservazione dell'unità familiare; l'omessa ponderazione costituisce ragione idonea a sorreggere la sospensione cautelare dell'atto.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non definisce il merito della controversia, ma richiede una valutazione sommaria dei presupposti cautelari alla luce delle criticità rilevate nell'istruttoria e nella ponderazione degli interessi.
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