Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza di assoluzione del Giudice di pace (che aveva ritenuto che il fatto non costituisce reato) sostenendo che la condotta dell'imputata (installazione di un cancello per impedire il passaggio su un fondo) andava riqualificata come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", reato di competenza del Tribunale monocratico, e quindi la sentenza avrebbe dovuto essere annullata e gli atti trasmessi per competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente a impugnare, perché il reato contestato è ormai prescritto. In particolare la condotta è stata commessa il 7/10/2014 e la prescrizione è stata raggiunta il 7/09/2022 (tenendo conto di 5 mesi di sospensione del termine intervenuti nel giudizio di primo grado). La Corte ha richiamato il principio (applicato analogicamente) che il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione per ottenere l'esatta applicazione della legge solo se con l'impugnazione possa ottenersi un risultato concretamente favorevole; ciò non sussiste quando la vicenda è ormai esaurita dalla prescrizione. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle richieste della parte civile, che non aveva proposto appello contro la sentenza assolutoria.
Norme richiamate
Norma indicata come titolo di accusa nell'atto di primo grado; il Giudice di pace ha assolto l'imputata ritenendo che "il fatto non costituisce reato" rispetto a quella qualificazione.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni (qualsiasi art. richiamato non specificato nel testo)
Qualificazione alternativa prospettata dal Procuratore generale: secondo il ricorrente la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in questo reato, di competenza del Tribunale monocratico, con conseguente diversa valutazione della procedura. La Corte non ha affrontato la riqualificazione per essere intervenuta la prescrizione.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiamato come principio relativo all'interesse del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione: il PM ha interesse solo se l'impugnazione può produrre un risultato concretamente favorevole (non solo teorico). La Corte ha applicato tale principio analogicamente per dichiarare inammissibile il ricorso quando la prescrizione ha già esaurito la vicenda.
Massime di principio
- Se il reato è ormai prescritto, l'impugnazione del Pubblico Ministero in Cassazione può risultare inammissibile per carenza di interesse concreto: il PM può ricorrere solo quando l'impugnazione possa avere un esito pratico favorevole, non per affermare principi astratti.
- La possibile riqualificazione giuridica di una condotta (es. da un illecito diverso a "esercizio arbitrario delle proprie ragioni") non giustifica il ricorso in Cassazione se la prescrizione rende ineffettiva qualsiasi conseguenza processuale concreta.
- La computazione dei termini di prescrizione e degli eventuali periodi di sospensione nel processo è cruciale prima di proporre ricorso: accertare le date e le sospensioni può determinare l'ammissibilità dell'impugnazione.
- La parte civile che voglia far valere diritti soggettivi in sede di impugnazione deve avere proposizione degli impugnativi previsti (es. appello); ove non abbia impugnato la sentenza di primo grado le sue richieste possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando l'obiettivo dell'impugnazione è solo la pronuncia di un principio di diritto per usi futuri (e non l'ottenimento di un beneficio concreto per la vicenda specifica), i giudici di legittimità possono dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse pratico.
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