Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza dell'8/02/2021 (irrevocabile il 24/05/2021). Il ricorrente ha contestato la revoca disposta dal Tribunale di Catania con ordinanza del 24/02/2022, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 168 c.p. e vizio di motivazione. La tesi di Puglisi era che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare il beneficio concesso per errore del giudice della cognizione e che un eventuale errore dovesse essere corretto mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Fatti rilevanti: Puglisi aveva riportato una precedente condanna (14/12/2020) a 1 anno e 9 mesi di reclusione, irrevocabile il 4/02/2021, la quale non risultava iscritta nel Casellario al momento della seconda concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può legittimamente revocare la sospensione condizionale quando emergano cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio e non conoscibili dal giudice della cognizione al momento della decisione. La Corte ha richiamato la sentenza a Sezioni Unite n. 37345/2015 (Longo) e le modifiche apportate dalla legge 26/03/2001 n.128 (art. 674 c.p.p., comma 1-bis, e terzo comma dell'art. 168 c.p.), ritenendo che il Tribunale abbia correttamente accertato che la causa ostativa (precedente condanna a pena detentiva) non era conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio. Quanto al principio sostanziale, la Corte ha affermato che il divieto di ne bis in idem e l'efficacia del giudicato sono parzialmente recessivi rispetto alla possibilità, in sede esecutiva, di rimuovere statuizioni viziogene documentate ma ignorate dalla cognizione. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
«Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»
Il giudice dell'esecuzione è abilitato a revocare la sospensione condizionale quando rileva cause ostative previste dall'art.168 c.p., anche se tali cause sono preesistenti alla sentenza di concessione
«La sospensione condizionale della esecuzione della pena è altresì revocata quando è stata concessa "in violazione dell'articolo 164, quarto comma" e, comunque, "in presenza di cause ostative".'
Consente la revoca della sospensione se la concessione è viziata per violazione dell'art.164 o in presenza di cause ostative, legittimando l'intervento del giudice dell'esecuzione anche per vizi 'genetici' anteriori al giudicato
Stabilisce le incompatibilità per la concessione della sospensione condizionale, in particolare l'ostatività per chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto; la Corte conferma che tale causa ostativa esclude la possibilità del beneficio indipendentemente dalla durata complessiva della pena
Ha modificato il regime della revoca introducendo l'attuale art.674 c.p.p., comma 1-bis, e il terzo comma dell'art.168 c.p., ampliando il potere del giudice dell'esecuzione di rimuovere concessioni viziate del beneficio
Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015 (Longo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale quando sono presenti cause ostative non conoscibili dal giudice della cognizione; la conoscibilità documentale della causa ostativa è elemento decisivo per la legittimità dell'intervento esecutivo
Norma richiamata per l'addebitamento delle spese processuali alla parte soccombente
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando emergono cause ostative preesistenti alla concessione e non conosciute dal giudice che ha concesso il beneficio.
- La revoca è legittima quando la causa ostativa risulti documentata negli atti e sia stata indebitamente omessa dalla valutazione del giudice della cognizione; non sono necessari fatti sopravvenuti o nuova condotta criminosa.
- Se la causa ostativa era conoscibile e valutata dal giudice della cognizione, l'intervento in sede esecutiva è più difficile: l'errore del giudice di merito va preferibilmente corretto con i rimedi ordinari di impugnazione.
- È fondamentale verificare il contenuto del fascicolo di giudizio e del Casellario giudiziale al momento della concessione del beneficio per stabilire la conoscibilità dell'ostatività.
- Il Pubblico Ministero può sollevare incidente esecutivo per ottenere la revoca quando riscontri vizi 'genetici' della concessione del beneficio, ai sensi delle norme introdotte dalla legge n.128/2001.
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