Cassazione Penale, Ordinanza n. 11332/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che la difesa contestava: la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; la misura della pena base; il bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza; il giudizio prognostico negativo che aveva portato al diniego di una pena sostitutiva richiesta dalla difesa; la ritenuta recidiva; gli aumenti di pena per continuazione relativi ai reati satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese nel merito con motivazione corretta e immune da illogicità manifeste, in parte introducenti questioni non devolute al giudice di merito, e in parte manifestamente infondati quanto alla quantificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure sulla mancata concessione dell'attenuante, sulla pena base, sul bilanciamento delle circostanze e sul diniego della pena sostitutiva riproponevano questioni già decise nei gradi di merito con argomentazioni congrue; ha inoltre evidenziato che il motivo sulla recidiva introduceva profili non devoluti alla Corte territoriale e che la doglianza sugli aumenti per continuazione era manifestamente infondata, essendo stati gli aumenti adeguatamente giustificati dal giudice di merito. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del risarcimento o della riparazione del danno è stata ritenuta non concedibile nel caso concreto; la censura sul punto è stata giudicata già correttamente disattesa nei gradi di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
continuazione
Gli aumenti di pena per i reati satellite sono stati ritenuti non censurabili in cassazione perché motivati in modo adeguato dal giudice di merito e non oggetto di specifica contestazione in appello.
recidiva
La doglianza sulla recidiva è stata considerata non consentita in cassazione perché introduceva temi di giudizio non devoluti alla Corte di merito.
pena sostitutiva
Il diniego della pena sostitutiva è stato ritenuto sorretto da un giudizio prognostico negativo non manifestamente illogico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, salvo il caso di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto o di diritto non devolute al giudice di appello, poiché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La determinazione della pena, del bilanciamento tra circostanze e del diniego di benefici o pene sostitutive è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia del tutto carente, apparente o manifestamente illogica.
- Gli aumenti di pena per continuazione non sono sindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una giustificazione coerente e la relativa valutazione non sia stata specificamente contestata nei precedenti gradi di giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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