Cassazione Civile, Ordinanza n. 11467/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una cliente di un albergo ha riportato gravi lesioni mentre, nella camera occupata, stava chiudendo le persiane esterne ed è stata colpita da un termosifone in ghisa collocato sul balcone e fissato alla ringhiera con un filo di ferro. La danneggiata ha agito contro la società alberghiera invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. La convenuta ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice, deducendo l’operatività della polizza R.C.T.; la compagnia ha eccepito invece che la garanzia non operasse perché la clausola contrattuale limitava la copertura ai danni provocati da prestatori di lavoro o lavoratori parasubordinati dipendenti dell’assicurato, mentre l’autore dell’ancoraggio del termosifone non era dipendente dell’hotel. Il Tribunale aveva ritenuto non operativa la polizza e rigettato la manleva; la Corte d’appello, invece, dopo aver escluso la vessatorietà della clausola assicurativa, ha accolto la domanda di garanzia e ha condannato l’assicuratrice a tenere indenne l’albergatore. La ricorrente ha denunciato in cassazione, con il primo motivo, nullità della sentenza per contraddittorietà interna della motivazione: la Corte territoriale, infatti, dopo aver affermato che la clausola non era vessatoria perché delimitava l’oggetto della garanzia, avrebbe dovuto coerentemente negare la copertura, e non riconoscere la manleva. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in particolare della testimonianza che escludeva la qualifica di dipendente dell’autore materiale dell’ancoraggio del termosifone.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando il vizio della sentenza impugnata come contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili all’interno della motivazione: da un lato la Corte d’appello aveva escluso la vessatorietà della clausola e affermato che essa delimitava legittimamente l’oggetto della garanzia; dall’altro aveva però accolto la domanda di manleva, nonostante da quella stessa premessa dovesse discendere l’esclusione della copertura, essendo pacifico che l’autore della condotta non fosse dipendente dell’assicurato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato solo come titolo della domanda risarcitoria principale, fondata sulla responsabilità da cosa in custodia per il sinistro occorso all’ospite dell’albergo.
La Corte d’appello ha ritenuto che siano vessatorie le clausole che limitano la responsabilità o escludono il rischio garantito, ma non quelle che si limitano a specificare l’oggetto della copertura assicurativa.
È stato richiamato in relazione alla necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nei contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Invocato nel primo motivo di appello come omessa pronuncia sul tema della nullità della clausola vessatoria.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per cassazione a sostegno della nullità della sentenza per vizio di motivazione/contraddittorietà.
Usato per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, in particolare della testimonianza del soggetto che aveva ancorato il termosifone.
art. 12 preleggi
Richiamato, tramite le Sezioni Unite, per l’interpretazione della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che si limita a delimitare l’oggetto della garanzia e a specificare il rischio assicurato non è, di per sé, clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione per iscritto.
- È affetta da nullità della motivazione la sentenza che presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da rendere la motivazione inesistente sotto il profilo costituzionalmente rilevante.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una premessa logica incompatibile con la conclusione raggiunta, la sentenza va cassata con rinvio perché sia resa una motivazione coerente ed effettiva.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando sia già accolto un motivo che impone la cassazione della sentenza per vizio motivazionale più radicale.
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