Cassazione Civile, Ordinanza n. 19580/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio civile nel quale un tribunale aveva poi definito il merito con sentenza. Successivamente, con decreto emesso dopo la definizione della causa, lo stesso tribunale ha liquidato il compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta nel processo. La parte contro cui era stata pronunciata la liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'abnormità del decreto, sostenendo che il giudice avesse emesso il provvedimento in totale carenza di potere, poiché il processo di merito era già stato definito; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulle liquidazioni dei compensi del consulente tecnico, lamentando l'applicazione della tariffa nazionale dei geometri invece delle tariffe giudiziali. Le controparti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che il decreto di liquidazione era stato emesso dopo la sentenza che aveva già definito la controversia e regolato le spese, sicché il giudice aveva ormai esaurito il proprio potere di liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio. Tale provvedimento è stato qualificato come abnorme e, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., e non con opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha inoltre precisato che il consulente conserva comunque la possibilità di agire per il pagamento mediante decreto ingiuntivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio; le spese sono state poste a carico del consulente tecnico d'ufficio, mentre sono state compensate nei rapporti con gli altri intimati, evocati come litisconsorti necessari ma portatori di un interesse non contrapposto a quello della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la definizione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la censura di violazione di legge relativa alla liquidazione del compenso
richiamato nel motivo sul criterio di liquidazione del compenso del consulente tecnico
escluso come rimedio avverso un decreto abnorme emesso in carenza di potere dopo la definizione del giudizio
art. 111 Cost.
indicato come fondamento del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento abnorme
richiamato per il termine di proposizione del ricorso straordinario
indicato come rimedio alternativo per il consulente tecnico al fine di ottenere il compenso
art. 4 L. 192/1980
richiamato nel motivo concernente la tariffa applicata al compenso
D.M. 30.5.2002
richiamato nel motivo concernente la tariffa applicata al compenso
Massime di principio
- Il giudice che abbia già definito il giudizio di merito e regolato le spese non conserva il potere di liquidare successivamente il compenso del consulente tecnico d'ufficio; un decreto emesso in tale momento è abnorme per carenza di potere.
- Un provvedimento abnorme che incida in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., e non con l'opposizione prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
- La perdita del potere di liquidazione in sede processuale non elimina il diritto del consulente tecnico al compenso, che può essere fatto valere con gli ordinari rimedi monitori.
- Quando il primo motivo di ricorso travolge integralmente il provvedimento impugnato, le ulteriori censure risultano assorbite.
- Se il provvedimento cassato è eliminato senza necessità di rinvio, la Corte può regolare direttamente le spese del giudizio di legittimità.
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