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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23769/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, c.p. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la particolare tenuità del fatto nonostante la ridotta capacità a delinquere, la modesta durata della violazione e la riconducibilità della condotta nei limiti edittali previsti. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non risultava essere stata devoluta al giudice di appello e che il ricorrente non aveva contestato la completezza della sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata; da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità della doglianza in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non fosse stata dedotta in appello e che, non essendo stata contestata la sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata, la censura fosse preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 349, comma 2, c.p.

    indica il titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna e rideterminata la pena in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto; la Corte rileva però che la relativa censura non era stata devoluta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato come base dell'inammissibilità della doglianza proposta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure che non risultino previamente devolute al giudice di appello, salvo che sia contestata la completezza o correttezza della sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata.
  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere tempestivamente prospettata nei gradi di merito, non potendo essere utilmente fatta valere per la prima volta in cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per novità della censura, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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