Cassazione Penale, Ordinanza n. 26820/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, lamentando anche la mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la censura, secondo la Corte, si risolveva però nella riproposizione di questioni già esaminate in appello e in una richiesta di nuova valutazione delle prove dichiarative, inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.; la Corte ha rilevato che tale qualificazione giuridica era stata prospettata solo per la prima volta in cassazione e, comunque, che il fatto storico accertato dai giudici di merito integrava correttamente la tentata estorsione e non l'art. 393 c.p., poiché la pretesa fatta valere era considerata non tutelabile dall'ordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità; ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni era tardiva e, comunque, incompatibile con il fatto accertato in merito, qualificato correttamente come tentata estorsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura non specifica e comunque finalizzata a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando la condotta si fonda su una pretesa illegittima in tutto o in parte, oppure quando sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice; in tali casi la condotta può integrare estorsione se accompagnata da minaccia o violenza per costringere al pagamento di una pretesa non tutelabile.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
È richiamato il principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo la denuncia di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Una censura proposta in cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre argomenti già disattesi dalla corte di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta anche per la prima volta in cassazione, ma la Corte resta vincolata al fatto storico accertato nei gradi di merito e non può sostituire a esso una diversa ricostruzione fattuale.
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando la pretesa fatta valere non è tutelabile dall'ordinamento o è solo in parte illegittima; in presenza di minaccia o violenza finalizzata a ottenere un'utilità non dovuta, la fattispecie può integrare estorsione anche nella forma tentata.
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