Sentenza del 23/05/2019 n. 84 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava diversi avvisi di accertamento relativi, tra l'altro, alla deducibilità di euro 479.688,00 di oneri di prelocazione sostenuti nell'ambito di contratti di leasing immobiliare, al conseguente riporto di perdite pregresse, all'omessa ritenuta d'acconto su royalties trasferite dal socio alla società come conferimento a ripiano delle perdite, alla qualificazione della contribuente come società di comodo per l'anno 2009, alla tassazione di un deposito cauzionale di euro 300.000,00 e alla ripartizione delle spese di CTU e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha respinto la deduzione integrale degli oneri di prelocazione, ritenendo che tali costi fossero collegati al leasing e dovessero essere dedotti per competenza, mediante risconti, per tutta la durata del contratto a partire dalla consegna dell'immobile. Ha quindi confermato anche la rettifica delle perdite pregresse. Ha invece accolto il motivo relativo alla ritenuta d'acconto sulle royalties, stabilendo che l'obbligo gravava sulla società debitrice del compenso, B. spa, e non sulla B. s.r.l., che aveva ricevuto il credito come conferimento con titolo diverso. Ha confermato l'esclusione della disciplina delle società di comodo, poiché la presenza di amianto rendeva oggettivamente inutilizzabile lo stabilimento, e ha confermato l'annullamento della ripresa a tassazione dei 300.000,00 euro, non essendo provata la definitiva acquisizione della somma né una transazione o rinuncia al credito. Ha accolto la censura sulle spese di CTU, ponendole per metà a carico di ciascuna parte, e ha disposto la rideterminazione delle sanzioni secondo il criterio più favorevole al contribuente. Le spese del secondo grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Limiti di deducibilità degli interessi passivi
Gli oneri di prelocazione sono stati considerati interessi passivi collegati al contratto di leasing e, pertanto, soggetti ai limiti fiscali di deducibilità applicabili agli interessi passivi.
Disciplina delle società non operative o società di comodo
La disciplina non è stata applicata perché la società ha dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzare lo stabilimento a causa della presenza di amianto.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti effettuati dai soci a favore della società
La norma è stata invocata dalla contribuente per qualificare il trasferimento del credito come conferimento del socio, distinto dal precedente rapporto relativo alle royalties.
Percezione di redditi diversi
L'Agenzia aveva sostenuto che il trasferimento del credito relativo alle royalties costituisse percezione di reddito in capo al socio; la Commissione ha escluso che l'obbligo fiscale ricadesse sulla società conferitaria.
Obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto
La ritenuta sui compensi professionali o assimilati deve essere operata dal soggetto debitore che corrisponde il compenso, individuato nella fattispecie in B. spa, non nella società che successivamente riceve il credito per conferimento.
Cassazione civile, sentenza n. 8897 dell'11 aprile 2018
Gli oneri di prelocazione ... non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile
Gli oneri sostenuti prima della consegna dell'immobile non costituiscono un costo integralmente deducibile nell'anno della cessione del leasing, ma devono essere imputati temporalmente lungo la durata del contratto.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, gli oneri finanziari o di prelocazione collegati all'operazione devono essere imputati secondo il principio di competenza e generalmente dedotti pro quota lungo la durata del contratto, a partire dalla consegna del bene; la loro contabilizzazione integrale nell'anno della cessione può essere contestata.
- La rettifica di costi indeducibili può produrre effetti consequenziali sul riporto e sull'utilizzo delle perdite fiscali negli esercizi successivi.
- Ai fini della ritenuta d'acconto, occorre distinguere il soggetto che ha originariamente erogato o deve erogare il compenso dal soggetto che riceve successivamente il relativo credito per conferimento o altra operazione societaria: di regola, l'obbligo grava sul debitore del compenso.
- La disciplina delle società di comodo può essere disapplicata quando il contribuente dimostra una concreta e oggettiva impossibilità di svolgere l'attività produttiva, anche se l'impedimento riguarda solo una parte dell'immobile, quando la presenza di amianto rende di fatto inutilizzabile l'intero complesso.
- La qualificazione di un deposito cauzionale come sopravvenienza attiva richiede la prova della sua acquisizione definitiva, ad esempio per rinuncia, transazione o estinzione del debito; finché il credito della controparte è esigibile e non prescritto, la somma conserva natura di debito.
- Quando una CTU esamina più questioni e produce risultati favorevoli e sfavorevoli a entrambe le parti, le spese del consulente possono essere ripartite in misura paritaria, anche se l'esito complessivo della causa non è integralmente favorevole a una sola parte.
- In caso di soccombenza reciproca, è possibile la compensazione delle spese processuali; le sanzioni devono comunque essere rideterminate applicando, ove previsto, il criterio più favorevole al contribuente.
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