Cassazione Penale, Ordinanza n. 35349/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato gli effetti della sentenza di merito quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato contestato, e ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ossia il pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, sostituendo però la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno con la revoca della patente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e lamentando la mancata prova della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che la decisione di merito era sorretta da argomentazione coerente e non illogica, fondata sul ritrovamento dell'imputato al lato della guida del veicolo dopo il sinistro e sull'esito positivo di due accertamenti alcolemici con tasso superiore a 1,5 g/l. Ha inoltre rilevato che l'imputato non aveva contestato la validità dello strumento utilizzato per l'alcoltest.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista integra il reato di guida in stato di ebbrezza; l'accertamento strumentale conforme alla previsione normativa è idoneo a fondare la prova del fatto, salvo che l'imputato fornisca elementi specifici idonei a privarlo di valenza dimostrativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, un accertamento alcolemico strumentale conforme alla legge costituisce prova sufficiente della sussistenza del reato, salvo che l'imputato dimostri circostanze specifiche idonee a neutralizzarne il valore probatorio.
- La mera allegazione di un vizio motivazionale, quando riproduce censure già affrontate e disattese in appello, può essere dichiarata inammissibile se non confronta in modo critico le ragioni della decisione impugnata.
- L'intervallo temporale tra l'ultima condotta di guida e l'esecuzione dell'alcoltest, da solo, non è circostanza sufficiente a escludere la rilevanza dell'accertamento del tasso alcolemico.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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