Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50037/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo su conti correnti, partecipazioni e patrimoni a lui intestati o nella sua disponibilità, in relazione a contestazioni per associazione per delinquere (con finalità di agevolazione della 'ndrangheta) e reati-fine tra cui esercizio abusivo di gioco e scommesse, dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego. I principali motivi di impugnazione sono: 1) contestazione della qualificazione del sequestro come diretto anziché per equivalente, sostenendo che i profitti sarebbero spettati alla società SKS 365 Malta Ltd; 2) esposizione che la SKS avrebbe dimostrato solvibilità tramite adesione e pagamenti all'Agenzia delle Entrate, rendendo illegittimo il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente; 3) mancata valutazione completa della situazione patrimoniale della società; 4) omessa motivazione sul fumus commissi delicti per il reato fiscale (sostenendo che si tratti di elusione e non evasione penale); 5) omessa motivazione sul fumus per la truffa (richiamando la specialità tra illecito amministrativo e penale); 6) deduzioni sulla prescrizione di parte delle condotte; 7) censura sulla qualificazione del prezzo di vendita della società come profitto dell'associazione per delinquere; 8) deduzione circa profitto derivante da scommesse prescritte o non contestate come reati-fine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto che: - la somma sequestrata a carico del ricorrente (circa 5 milioni di euro) possa essere qualificata come sequestro diretto poiché il ricorrente è imputato come amministratore e gestore di fatto della SKS e ha beneficiato personalmente, anche per una parte, dei profitti illeciti; occorre tener conto della fungibilità del denaro e della giurisprudenza di legittimità che consente il sequestro diretto del denaro rappresentante profitto del reato trovato nel patrimonio dell'autore; - il sequestro per equivalente disposto fino a oltre 60 milioni nei confronti del ricorrente è legittimo nella misura in cui non è stato eseguito integralmente nei confronti della società; - l'adesione della SKS agli accordi con l'Agenzia delle Entrate e i pagamenti rateali non impediscono il sequestro preventivo o la confisca, che restano efficaci fino all'effettivo e integrale pagamento del debito fiscale; - i fatti descritti dagli accertamenti (stabile organizzazione in Italia, occultamento di attività, doppie fatturazioni, collaboratore di giustizia) dimostrano più che una mera elusione, giustificando la configurabilità dei reati fiscali e di truffa contestati; - non opera la specialità invocata tra illecito amministrativo tributario e reato di truffa nei termini sostenuti dal ricorrente, alla luce di giurisprudenza recente; - il profitto dell'associazione per delinquere può essere autonomamente confiscabile e il prezzo di vendita della società (98 milioni) può essere considerato profitto dell'associazione, dato il coinvolgimento sistematico dell'attività illecita nella sua gestione e valorizzazione; - altri motivi (prescrizione, mancata contestazione di singoli reati-fine) sono stati ritenuti infondati o inammissibili per ragioni procedurali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 luglio 2000, n. 74 (art. 4 e art. 12-bis)

    L'art. 4 (dichiarazione infedele) è stato ritenuto applicabile alla fattispecie per i concreti elementi probatori che dimostrano evasione e occultamento di attività. L'art. 12-bis è interpretato nel senso che l'impegno di pagamento assunto dal contribuente non fa automaticamente venir meno il sequestro/confisca preordinato: la misura resta fino all'integrale effettivo pagamento, e le rate versate possono solo influire sulla riquantificazione della misura.

  • D.Lgs. 30 settembre 1998, n. 504 (art. 5)

    art. 5 D.Lgs. 504/1998 (richiamato)

    Riferito dal ricorrente per sostenere la natura di illecito amministrativo della condotta; la Corte ha ritenuto che, nella concreta vicenda, i fatti superano la mera illiceità amministrativa e rientrano nelle fattispecie penali contestate.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 9)

    Citata in relazione alla specialità tra illecito amministrativo e penale; la Corte non ha riconosciuto che la specialità impedisca la qualificazione penale delle condotte nel caso concreto.

  • D.P.R. 26 febbraio 2002, n. 66 (artt. 3 e 4)

    Richiamato in merito ai termini di versamento dell'imposta sulle scommesse e al calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo non valutabile in questa sede per ragioni processuali e comunque ha osservato che la truffa è contestata per il periodo 2016-2017.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-bis)

    La disciplina sull'abuso del diritto è richiamata nella motivazione: se esistono condotte direttamente violative delle norme tributarie (frode, simulazione), la materia è regolata dagli specifici reati tributari e non dall'abuso; la Corte ritiene che i fatti accertati rientrano nelle fattispecie penali e non siano mera elusione coperta dall'art. 10-bis.

  • Codice penale (art. 158 e modifiche)

    richiamo alla modifica dell'art. 158 c.p. per legge n. 3 del 2019

    Citato dal ricorrente a supporto di deduzioni sulla prescrizione; la Corte ha rilevato questioni procedurali e temporali che rendono il motivo non decisivo nel merito del ricorso.

Massime di principio

  • Il denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta illecito può essere sequestrato e qualificato come sequestro diretto anche se il profitto originario sarebbe derivato formalmente da società: la qualificazione tiene conto della fungibilità del denaro e del ruolo effettivo dell'indagato nella gestione della società.
  • Il sequestro per equivalente è legittimo quando il profitto non è reperibile integralmente nella società; la presenza di un procedimento di adesione o rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate non estingue automaticamente il rischio di sequestro o confisca fintanto che non sia stato effettuato l'integrale pagamento dovuto.
  • La distinzione tra illecito amministrativo (omesso versamento imposte) e reato penale non opera automaticamente a favore dell'imputato: quando dagli accertamenti emergono artifici, occultamento sistematico, stabile organizzazione occultata o condotte fraudolente, le fattispecie penali tributarie e connesse possono essere ritenute applicabili.
  • Il reato associativo può produrre un profitto autonomo rispetto ai reati-fine e tale profitto può essere oggetto di sequestro/confisca separata dalla quantificazione dei singoli profitti dei reati-fine.
  • Motivi di ricorso riguardanti la prescrizione o censure non sollevate in sede di appello potrebbero risultare inammissibili: è importante contestare tempestivamente i profili processuali rilevanti.
  • La giurisprudenza di legittimità favorisce l'adozione di misure cautelari patrimoniali proporzionate ai risultati degli accertamenti e alla effettiva capacità di soddisfare l'eventuale confisca; sequestri parziali diretti possono essere conservati tantò che non sia acquisito integralmente il profitto presso la società originaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.