Cassazione Civile, Ordinanza n. 36600/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato distinti iscrizioni a ruolo collegate a due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2014 e 2015, deducendo in sintesi: l’omessa notifica degli atti presupposti alle iscrizioni e la mancanza di motivazione delle iscrizioni stesse. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo regolarmente notificati gli atti presupposti e insussistente il vizio di motivazione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse respinto le eccezioni sulla mancata prova della regolarità delle notifiche senza adeguata motivazione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento sulla base di buste raccomandate e avvisi di ricevimento in bianco o non sottoscritti, privi anche del bollo postale. La Corte ha però rilevato che dalla stessa sentenza impugnata emergeva che il contribuente aveva appreso dell’esistenza delle iscrizioni a ruolo solo a seguito di una ricerca effettuata presso l’agente della riscossione e che, quindi, la reale contestazione investiva l’estratto di ruolo. Poiché l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile ab origine; non ricorrevano, inoltre, le ipotesi eccezionali di azione diretta previste dalla disciplina richiamata, che il ricorrente avrebbe potuto far valere con memoria ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’impugnazione proposta era in realtà diretta contro un estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile. Ha quindi affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, precisando che non risultavano integrate le eccezioni che consentono un’azione diretta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza di merito, ma la censura non è stata accolta perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Invocato dal ricorrente insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere che la CTR avesse deciso in assenza di adeguata prova; la Corte non è entrata nel merito della doglianza per la declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che eventuali ipotesi di azione diretta avrebbero potuto essere fatte valere con apposita memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Cass., Sez. U, n. 26283 del 2022
Citata quale precedente conforme sul principio di non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Cass. n. 34287 del 2022
Citata per il principio del sopravvenuto difetto di interesse quando l’impugnazione investe un atto non autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; se l’azione giudiziaria è sostanzialmente diretta contro tale atto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ab origine.
- Quando il contribuente deduce vizi relativi a iscrizioni a ruolo ma dalla stessa sentenza emerge che la contestazione investe in realtà l’estratto di ruolo, il giudice di legittimità deve verificare l’interesse ad agire prima di esaminare i motivi di ricorso.
- Le eventuali eccezioni che consentono un’azione diretta avverso la posizione iscritta a ruolo devono risultare specificamente dedotte e sono rilevanti ai fini dell’ammissibilità; in mancanza, il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La deduzione di motivazione apparente o omesso esame di un fatto decisivo non può essere scrutinata nel merito se manca in radice l’ammissibilità dell’impugnazione per difetto di impugnabilità dell’atto contestato.
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