Cassazione Civile, Ordinanza n. 19790/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ordine dell'organismo pagatore regionale che disponeva il pagamento di contributi comunitari PAC in favore di una società agricola, ma comunicava contestualmente di non aver versato alcuna somma perché il credito era stato integralmente compensato con un debito, di importo superiore, relativo al prelievo supplementare in materia di quote latte. La società ha impugnato la compensazione, sostenendo che essa fosse illegittima perché non prevista da leggi e regolamenti e perché la riscossione dei debiti per quote latte sarebbe spettata esclusivamente all'AGEA tramite il procedimento di riscossione a ruolo. In via subordinata, ha dedotto che l'istanza di rateizzazione presentata nel 2010 e accolta nel 2010 avrebbe comunque limitato la compensazione al solo importo della prima rata. Dopo un primo rigetto in tribunale, un primo appello accolto, un precedente intervento di cassazione con rinvio che aveva enunciato il principio secondo cui, se la rateizzazione non va a buon fine, l'organismo pagatore regionale può compensare il credito PAC con il debito per quote latte, il giudice del rinvio ha nuovamente respinto l'appello ritenendo che la procedura di rateizzazione del 2010 non fosse andata a buon fine per mancata sottoscrizione del contratto e della rinuncia alle azioni giudiziarie. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, la società ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non perfezionata la rateizzazione e che in realtà vi fossero contratti di rateizzazione successivi, del 2013 e 2014, sottoscritti dal legale rappresentante e confermati da una nota regionale del 2021; ha quindi chiesto il riconoscimento dell'illegittimità della compensazione operata nel 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la denuncia di violazione di legge perché non erano indicate in modo specifico le norme asseritamente violate né svolto un confronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che il vizio motivazionale era comunque precluso dalla doppia conforme dei giudici di merito sul fatto decisivo, cioè sul mancato buon esito della rateizzazione del 2010, e che la doglianza relativa ai contratti di rateizzazione del 2013 e 2014 introduceva questioni nuove, estranee al thema decidendum e in ogni caso temporalmente successive ai fatti di causa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre al versamento dell'ulteriore importo previsto dal DPR 115/2002.
Norme richiamate
indicata come rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme e confronto con la decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale
la doppia conforme di merito preclude il ricorso per vizio motivazionale
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi devono essere specifici e autosufficienti
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste
richiamato come rimedio appropriato per un preteso errore di fatto della precedente ordinanza di cassazione
in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, il comportamento processuale può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza in cui la regola di diritto sarebbe stata disattesa; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito e, quando vi sia doppia conforme sulla medesima questione di fatto, il controllo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o fondate su documenti e fatti non esaminati nei gradi di merito; il ricorso deve investire temi già compresi nel thema decidendum.
- Quando la procedura di rateizzazione di un debito non si perfeziona o non va a buon fine per mancata adesione agli adempimenti richiesti, resta ferma la legittimazione dell'ente a procedere secondo il meccanismo compensativo previsto dalla disciplina applicabile, nei limiti e secondo i presupposti accertati nel giudizio di merito.
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