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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28954/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per favoreggiamento e per altri reati. I motivi riguardavano: la responsabilità per il delitto di favoreggiamento, contestando la mancata individuazione della condotta penalmente rilevante; la valutazione delle prove; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, in parte, si limitavano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito e tendevano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto; in parte, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna per favoreggiamento personale.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 582 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992

    Norma richiamata tra i reati contestati nella sentenza impugnata, connessa alla violazione stradale indicata nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non possono essere veicolate in cassazione richieste di nuova e diversa valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto, salvo che si denuncino specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Le doglianze formulate in modo meramente generico, senza indicare in che punto la motivazione impugnata sia erronea o illogica, sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento personaleFalsa testimonianzaFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaReati contro la fede pubblicaReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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