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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36305/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Palermo, con decreto del 9 luglio 2025, aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e versamento di una cauzione di 600 euro; la Corte d'appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, aveva confermato il decreto il 21 gennaio 2026. La pericolosità era stata ricondotta alle categorie dell'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della dedotta abituale, almeno parziale, provenienza dei mezzi di sostentamento da attività delittuose, soprattutto traffico di stupefacenti, e della dedizione a reati pericolosi per la sanità pubblica. Il proposto ha presentato un unico motivo per violazione di legge e vizi di motivazione, contestando l'attualità della pericolosità: ha sostenuto che le condotte delittuose risalivano nel tempo e che l'ultima era del 2007, ha richiamato il parziale annullamento da parte del Tribunale del riesame della più recente ordinanza cautelare e ha lamentato la genericità degli elementi valutati, evocando anche un contrasto con i principi costituzionali. Le contestazioni relative all'inquadramento nelle categorie di pericolosità non erano state proposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le contestazioni sull'inquadramento del proposto nelle categorie di cui all'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, perché il profilo non era stato devoluto al giudice d'appello e il ricorso non contestava specificamente la ricostruzione dei motivi d'appello contenuta nel decreto impugnato. Quanto all'attualità della pericolosità, ha ribadito che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso per violazione di legge, comprendente la motivazione inesistente o meramente apparente, ma non per illogicità o per una diversa valutazione degli elementi probatori. La censura difensiva è stata qualificata come critica di merito e non come denuncia di motivazione assente o apparente: la Corte d'appello aveva richiamato il provvedimento di primo grado e valorizzato procedimenti del 2019 e del 2021, con condotte ritenute protratte sino all'aprile 2020, la sottoposizione a misura cautelare, una condanna di primo grado a nove anni in uno dei procedimenti e la biografia penale, oltre all'assenza di elementi favorevoli al reinserimento. La tesi difensiva, fondata sulla cessazione delle condotte nel 2007, non si confrontava con tale motivazione. I dubbi costituzionali, genericamente prospettati, sono stati disattesi richiamando la finalità preventiva e non punitiva delle misure personali. Confermata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011

    I conformi provvedimenti dei giudici di merito hanno ricostruito la pericolosità sociale del proposto riconducendola alle categorie di cui all'art. 1, lett. b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ritenendolo soggetto che vive abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose (con particolare riguardo a quelle derivanti dal traffico di stupefacenti) e dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità pubblica.

    Le categorie richiamate individuano, nel caso concreto, il presupposto soggettivo della misura: la condizione di chi trae abitualmente almeno in parte sostentamento da attività delittuose e di chi è dedito a reati pericolosi per la sanità pubblica. La Corte non riesamina nel merito tale inquadramento, non essendo stato devoluto al giudice d'appello.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Tale principio si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l'art. 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.

    Il ricorso per cassazione contro il decreto d'appello in materia di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge; non consente di dedurre meri vizi di illogicità o di sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Tale principio si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l'art. 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.

    La disposizione estende alle misure reali il regime del ricorso per cassazione richiamato dalla decisione; il passaggio la menziona in funzione del rinvio all'art. 10, comma 3.

  • art. 4, legge n. 1423 del 1956

    Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente»

    Il principio, richiamato per la disciplina previgente, esclude il sindacato di legittimità sull'illogicità manifesta della motivazione e ammette la censura soltanto in caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente»

    La Corte richiama il vizio di illogicità manifesta previsto dalla disposizione per chiarire che esso non è deducibile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione, diversamente dalla motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 27 Cost.

    Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto.

    La natura preventiva, e non punitiva, delle misure personali è la ragione per cui la Corte esclude che i dubbi genericamente formulati in riferimento all'art. 27 Cost. possano fondare la censura prospettata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello è ammesso per violazione di legge; quanto alla motivazione, è censurabile la sua inesistenza o apparenza, non la mera illogicità né la richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori.
  • È inammissibile la censura di legittimità relativa a una questione non devoluta al giudice d'appello, quando il ricorrente non contesta specificamente la ricostruzione dei motivi di appello riportata nel provvedimento impugnato.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice espone un percorso comprensibile e fondato sulla valutazione congiunta degli elementi relativi all'attualità della pericolosità; la contestazione della loro consistenza o del loro peso attiene alla valutazione di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.
  • Le misure di prevenzione personali sono orientate al controllo futuro della pericolosità sociale e alla prevenzione di ulteriori reati, non alla punizione delle condotte pregresse.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

Testo integrale

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