Cassazione Civile, Ordinanza n. 34840/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. proposto da una società in liquidazione, omologazione intervenuta anche a seguito del c.d. cram down fiscale. L’Agenzia delle Entrate aveva manifestato dissenso alla proposta di transazione fiscale e aveva poi proposto reclamo avverso il decreto di omologa. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che la legittimazione a impugnare spettasse solo a chi avesse assunto la qualità di parte opponente nel procedimento di omologazione, e quindi non anche al creditore che non avesse formalmente proposto opposizione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 182-bis, 183 l.f., 81 e 737 c.p.c., sostenendo che: il richiamo dell’art. 182-bis, comma 5, all’art. 183 l.f. non consentirebbe di mutuare integralmente la disciplina del reclamo del concordato preventivo; il procedimento ex art. 182-bis avrebbe natura camerale peculiare, non pienamente assoggettata agli artt. 739 ss. c.p.c.; la sua legittimazione sarebbe derivata comunque dalla posizione di creditore inciso dall’omologa e dal dissenso espresso sulla transazione fiscale, senza necessità di una formale opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia e ha confermato che il reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione ha natura di gravame e, pertanto, la legittimazione a proporlo va individuata per relationem rispetto alla qualità di parte assunta nel precedente segmento procedimentale. Poiché la legittimazione a partecipare al reclamo presuppone la previa proposizione dell’opposizione nel giudizio di omologazione, il creditore che non abbia formulato tale opposizione non può dolersi in sede di reclamo. La Corte ha inoltre osservato che il mero dissenso espresso sulla transazione fiscale non equivale alla qualità di parte opponente e, comunque, le ulteriori ragioni di opposizione non erano state tempestivamente sottoposte al Tribunale nella sede propria. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 182-bis l.f.
comma 3; comma 4; comma 5
Il procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione prevede una scansione contenziosa: i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione; il reclamo successivo è esperibile secondo la disciplina richiamata, ma la legittimazione impugnatoria resta ancorata alla qualità di parte acquisita nel segmento precedente.
art. 183 l.f.
È la disciplina richiamata per il reclamo avverso il decreto di omologa; il rimedio è trattato come gravame.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva.
Le norme sui procedimenti in camera di consiglio si applicano in via generale anche al procedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione, per effetto dell’art. 742-bis c.p.c.
Le disposizioni degli artt. 737 ss. si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio non diversamente regolati.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la specialità del rito, ma non accolto dalla Corte.
Norma richiamata per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il reclamo contro il decreto della corte d’appello ha natura di gravame: la legittimazione a proporlo dipende dalla qualità di parte acquistata nel precedente segmento processuale, non dalla sola incidenza sostanziale del provvedimento sul soggetto.
- Il creditore che intenda opporsi all’omologa deve far valere tempestivamente le proprie contestazioni nella fase di opposizione prevista dalla disciplina dell’art. 182-bis l.f.; questioni non dedotte in quella sede non possono essere recuperate in sede di reclamo.
- La manifestazione di dissenso sulla transazione fiscale, da sola, non equivale alla proposizione di opposizione all’omologazione dell’accordo e non attribuisce automaticamente la qualità di parte legittimata al reclamo.
- I procedimenti camerali, ove non diversamente regolati, restano soggetti agli artt. 737 ss. c.p.c. per effetto dell’art. 742-bis c.p.c.; la loro natura semplificata non esclude però il rispetto del contraddittorio e delle scansioni processuali previste dalla legge.
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