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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09787/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite, come richiesto concordemente dalle parti, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune richiedeva il pagamento di IMU, sanzioni e interessi per omesso versamento relativo all'anno d'imposta 2015. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto assoluto di contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione e mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale. Dopo il rigetto in primo grado, la corte tributaria regionale ha accolto l'appello ritenendo l'avviso privo di motivazione con riferimento alla questione decisiva che aveva condotto al rigetto nel merito. Il comune ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo, ma prima della decisione ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, depositando verbale di conciliazione con cui le parti avevano definito anche il presente giudizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La conciliazione tra le parti nel processo tributario, intervenuta anche in pendenza del giudizio di cassazione, ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'esito conciliativo del giudizio ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione conciliativa della controversia tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere e determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
  • Quando le parti depositano un verbale di conciliazione che definisce espressamente anche il giudizio pendente, la Corte prende atto dell'accordo e non decide nel merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per conciliazione, le spese possono essere compensate se vi è concorde istanza delle parti.
  • L'intervenuta definizione conciliativa esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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