Cassazione Civile, Ordinanza n. 20011/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un box auto aveva impugnato una deliberazione assembleare che approvava bilancio consuntivo e preventivo, contestando in particolare l'arbitraria modifica della propria quota millesimale ai fini del riparto delle spese. In appello sosteneva che fosse irrilevante non avere impugnato una precedente delibera di un diverso complesso condominiale, perché tale diverso soggetto non avrebbe potuto determinare i millesimi del condominio convenuto. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 395 nn. 1 e 5 c.p.c., lamentando dolo e contrasto con sentenze passate in giudicato che avrebbero già ritenuto illecito il metodo di riparto delle spese e l'addebito di oneri relativi ad altri condomìni; con il secondo motivo denunciava omessa ed errata motivazione, contraddittorietà e travisamento, assumendo che le tabelle millesimali prevedessero soltanto una quota pro indiviso per tutti i comproprietari del garage e che non esistesse alcuna valida decisione assembleare di suddivisione di quella quota o di recepimento di una suddivisione effettuata da terzi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non deduceva un vizio riconducibile ai motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma prospettava in sostanza motivi di revocazione ex art. 395 nn. 1 e 5 c.p.c., che devono essere fatti valere con l'apposita domanda davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il secondo motivo: se interpretato come omesso esame di un fatto decisivo, era precluso dalla regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perché consentiva di comprendere le ragioni in fatto e in diritto della decisione. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di revocazione per dolo della parte e per contrasto con giudicato non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione, ma richiedono l'apposita azione di revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Le censure che integrano motivi di revocazione devono essere proposte con domanda di revocazione, non con ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e deve contenere censure immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione.
In caso di doppia conforme è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando le due decisioni di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ogni motivo deve essere specifico e immediatamente sussumibile in una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; censure formulate in modo generico o inquadrate sotto un paradigma diverso sono inammissibili.
- Le doglianze che denunciano dolo della parte o contrasto con giudicato, quando integrano i motivi tipici di revocazione, non possono essere proposte in cassazione ma devono essere fatte valere con l'azione di revocazione davanti al giudice che ha emesso la sentenza.
- Nel caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente quando renda comprensibili le ragioni della decisione e ne permetta il controllo.
- La mera contestazione della motivazione o del quadro fattuale, senza un corretto aggancio ai vizi processualmente tipizzati, non consente l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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