Cassazione Civile, Ordinanza n. 05452/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione ad intimazione di pagamento avente ad oggetto contributi IVS pretesi per annualità pregresse. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione; in appello, la corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'appello principale e ha compensato integralmente le spese del doppio grado, ritenendo che l'annullamento d'ufficio delle cartelle e l'azzeramento degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, avessero eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti. Il ricorrente per cassazione ha impugnato tale statuizione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 113, 91 e 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per illegittima compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni; (2) violazione degli artt. 4 d.l. n. 119/2018, 113, 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che lo sgravio richiamato dalla corte non era applicabile e che la motivazione sulla compensazione era solo apparente; (3) violazione degli artt. 4 d.l. n. 119/2018, 306, 338, 358, 91, 92 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., deducendo l'inammissibilità della compensazione in presenza di una sostanziale rinuncia agli atti, del giudicato di primo grado e della irretroattività della norma sopravvenuta; (4) violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 2 e 4 D.M. n. 55/2014, 132 c.p.c. e 111 Cost., per omessa motivazione sulla liquidazione delle spese in difformità dalla nota spese depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la sopravvenienza normativa richiamata dalla corte territoriale non esoneri il giudice dal regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e non integri, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile. Ha inoltre osservato che l'art. 4 del d.l. n. 119/2018 riguarda i crediti di importo non superiore a 1.000 euro, mentre nella fattispecie l'importo era pacificamente superiore. Restando assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulle spese per denunciare la non conformità a diritto della compensazione disposta dal giudice di merito.
Usato come parametro del principio di soccombenza e della regolazione delle spese anche in presenza di cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte, nel testo ratione temporis applicabile, la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni; la sopravvenienza normativa che fa venir meno l'interesse alla decisione non è di per sé sufficiente.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla liquidazione delle spese professionali.
Richiamato dalla corte territoriale come base dell'annullamento d'ufficio dei ruoli, ma la Cassazione rileva che la misura riguarda crediti non superiori a 1.000 euro e quindi non era applicabile alla fattispecie.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'inammissibilità della compensazione in presenza di una sostanziale rinuncia agli atti.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti del passaggio in giudicato e alla disciplina delle impugnazioni.
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme su rinuncia e giudicato.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia o difformità nella liquidazione delle spese rispetto alla nota depositata.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di motivazione e di correttezza della decisione sulle spese.
Richiamato nel quarto motivo in tema di nota spese e liquidazione delle spese processuali.
Richiamato nel quarto motivo per dedotta carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
La Corte ne limita l'ambito applicativo ai crediti di importo non eccedente euro 1.000.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta rende non più attuale l'interesse alla decisione, il giudice deve comunque regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La sopravvenienza normativa che determina la cessazione della materia del contendere non integra automaticamente una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
- Se la misura di annullamento o sgravio prevista dallo ius superveniens ha un ambito oggettivo limitato, il giudice deve verificarne rigorosamente la concreta applicabilità alla controversia; in difetto, non può fondare su di essa la decisione sulle spese.
- La compensazione delle spese deve essere sorretta da motivazione effettiva e coerente con i presupposti legali, non essendo sufficiente un richiamo apodittico a definizioni ope legis della lite.
- In caso di accoglimento dell'impugnazione sulla regolazione delle spese, la cassazione va disposta con rinvio al giudice di merito per il nuovo governo delle spese del giudizio e di legittimità.
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