Sentenza del 28/09/2015 n. 1588 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Commissioni tributarie - Impugnazione cartella - Competenza territoriale commissione luogo Ufficio finanziario che ha emesso la cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa competenza territoriale della Commissione tributaria di primo grado deve essere individuata facendo riferimento al luogo in cui ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso della cartella di pagamento, rileva la sede del concessionario della riscossione che l'ha emessa. Tale criterio è conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la competenza territoriale della Commissione tributaria adita, chiedendo che l'impugnazione fosse esaminata dalla Commissione competente in base al luogo di sede dell'Ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Norme sulla competenza territoriale delle Commissioni tributarie
La Commissione tributaria competente si individua in base alla sede dell'Ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che ha emesso l'atto impugnato, non in base al domicilio o alla residenza del contribuente.
Massime di principio
- Per impugnare una cartella di pagamento, occorre verificare la sede dell'Ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che ha emesso l'atto e adire la Commissione tributaria territorialmente collegata a tale sede.
- La competenza territoriale non dipende, di regola, dal luogo di residenza o domicilio del contribuente, ma dall'ufficio che ha materialmente emesso il provvedimento contestato.
- Prima di depositare il ricorso è necessario identificare correttamente l'ente emittente indicato nella cartella, poiché l'errata individuazione della Commissione può comportare una contestazione di incompetenza territoriale.
- Il criterio vale in particolare per le cartelle di pagamento, per le quali assume rilievo la sede del concessionario della riscossione che ha emesso la cartella.
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