Cassazione Civile, Ordinanza n. 27997/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi formulati. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da tre opposizioni proposte da un fideiussore avverso altrettanti decreti ingiuntivi ottenuti da una creditrice nei confronti di una società e del garante, per il pagamento di crediti derivanti dalla permuta di un immobile. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma la Corte non esamina il contenuto delle censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la copia della relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte verifica inoltre che tale relata non era agli atti alla data della decisione, non era nella disponibilità della Corte perché prodotta solo dalla controricorrente e non risultava comunque acquisibile dal fascicolo d'ufficio. Viene esclusa anche la possibilità di sanare il vizio o di applicare il criterio della tempestività sulla base della sola data di pubblicazione, poiché la notifica del ricorso era avvenuta ben oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata
Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata costituisce onere processuale del ricorrente; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
La Corte richiama il criterio per verificare la tempestività dell'impugnazione quando la notificazione del ricorso si perfeziona entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, ma esclude che tale criterio sia utilizzabile nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata è un onere autonomo e preliminare del ricorrente; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, poiché tutela il corretto avvio della sequenza processuale.
- La copia notificata della sentenza non può dirsi acquisita al processo solo perché prodotta dalla parte resistente, se non è nella disponibilità della Corte in modo idoneo a consentire il controllo richiesto dalla legge.
- Il ricorso può rimanere procedibile, nonostante la mancata produzione della relata, solo se dalla data di pubblicazione della sentenza risulti comunque verificabile la tempestività della notificazione del ricorso entro il termine di sessanta giorni; se ciò non emerge, l'improcedibilità permane.
- La verifica della procedibilità precede logicamente e giuridicamente ogni esame dell'ammissibilità o del merito delle censure.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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