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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo censure che la Cassazione qualifica come non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondate e generiche. In particolare, il ricorso investiva: la questione della consumazione del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), la reiterazione di atti tipici, la denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p., la determinazione della pena, l'omessa rinnovazione del dibattimento a fronte della riforma in peius ai fini civili e la ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte rileva anche che le doglianze si risolvevano in contestazioni di merito sulla consistenza e rilevanza delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché reiterativi di censure già affrontate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito, in parte manifestamente infondati e in parte generici, poiché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    È richiamato con riferimento alla consumazione del reato di esercizio abusivo di una professione e alla reiterazione di atti tipici, ritenute questioni già correttamente affrontate dal giudice di merito.

  • art. 522 c.p.p.

    La dedotta violazione è evocata tra le censure già vagliate e disattese; la Corte non ravvisa un vizio utile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta e non illogica.
  • Le doglianze che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio o contestano la consistenza e rilevanza delle prove non integrano vizi deducibili in cassazione quando si risolvono in richieste di rivalutazione del merito.
  • La denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p. e le questioni sulla consumazione del reato devono essere specificamente e coerentemente articolate; in difetto, la censura è dichiarata inammissibile se già affrontata dal giudice di merito e priva di effettiva consistenza di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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