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Sentenza

Sentenza n. 2611/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento, previa sospensione a) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, Arch. Teresa Aliperti, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite sull’immobile sito in Trentola Ducenta alla Via-OMISSIS- n° 14; b) per quanto occorra, della relazione di sopralluogo redatta da personale dell’Area Urbanistica e del locale Comando di Polizia Municipale prot. n° -OMISSIS- mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub a); c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese le indagini istruttorie se ed in quante effettuate dell’Area Urbanistica e del locale Comando di Polizia Municipale prot. n° -OMISSIS-mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub a); c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese le indagini istruttorie se ed in quante effettuate.

Giustizia amministrativa202206060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di due unità abitative realizzate sine titulo in sopraelevazione, nonché gli atti istruttori sottesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune dopo un sopralluogo tecnico relativo a due unità abitative realizzate senza titolo edilizio in sopraelevazione a un fabbricato esistente. Hanno dedotto: l’estraneità alla realizzazione dell’abuso e la conseguente carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l’autore materiale delle opere fosse un ascendente; la mancata redazione del verbale di sopralluogo in contraddittorio; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione; la carenza di istruttoria per omessa comparazione tra interessi pubblici e privati; la lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura repressiva.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’estraneità dei ricorrenti alla realizzazione dell’abuso, ha ritenuto che l’ordine di demolizione abbia natura reale e possa essere rivolto al proprietario o all’occupante attuale dell’immobile, indipendentemente dalla responsabilità personale nella commissione dell’illecito, purché sussista un rapporto con la res idoneo ad assicurare il ripristino dell’ordine urbanistico violato. La mancata partecipazione dei privati al sopralluogo non è stata ritenuta viziante, poiché il sopralluogo ha natura meramente ricognitiva e non richiede contraddittorio, restando possibile contestare successivamente le risultanze mediante accesso agli atti e deduzioni difensive. Le ulteriori censure sono state disattese in ragione della natura vincolata dell’ordinanza di demolizione: non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica motivazione sulla comparazione degli interessi pubblici e privati, oltre all’analitica individuazione delle opere abusive. Il decorso del tempo non imponeva una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale e non aveva fatto maturare un legittimo affidamento, poiché l’abuso edilizio costituisce illecito permanente. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, in ragione della natura vincolata della misura repressiva.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura reale e può essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario o dell’occupante attuale dell’immobile, anche se estraneo alla realizzazione materiale dell’abuso; l’estraneità può rilevare per altri profili, ma non esclude di per sé la legittimazione passiva rispetto al ripristino.
  • Il sopralluogo finalizzato all’accertamento dello stato dei luoghi costituisce attività materiale e meramente ricognitiva, che non richiede lo svolgimento in contraddittorio con il proprietario o l’occupante e non incide sulla possibilità di esercitare successivamente le facoltà partecipative e difensive.
  • L’ordinanza di demolizione di opere realizzate sine titulo, in quanto espressione di attività vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, purché le opere abusive siano sufficientemente individuate nel provvedimento.
  • Per l’ordinanza di demolizione è sufficiente la specifica individuazione delle opere abusive; non è necessaria un’ulteriore motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, neppure quando sia trascorso un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso.
  • Il decorso del tempo non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento sulla legittimità dell’opera abusiva né impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, poiché l’abuso edilizio ha natura di illecito permanente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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