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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35185/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Gorizia che ha revocato la messa alla prova disposta in suo favore. I motivi principali sono: 1) violazione di legge (artt. 127 e 464-octies c.p.p.) per avere il giudice revocato la messa alla prova "de plano" e senza fissare una specifica udienza con preavviso di almeno 10 giorni alle parti e alla persona offesa; 2) violazione di legge (art. 168-quater c.p.) per presunta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la precedente ordinanza di revoca era stata annullata dalla stessa Corte per un vizio procedurale (pronuncia fuori udienza). Il giudice di rinvio ha celebrato una nuova udienza, ha dato alle parti la possibilità di controbattere e ha valutato la relazione finale del servizio sociale, confermando la revoca della messa alla prova per mancata partecipazione proficua del ricorrente al progetto (in particolare l'astensione dal presentarsi al lavoro). Per tali ragioni non ha ravvisato violazione delle norme procedurali e ha ritenuto fondato il provvedimento di revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata a fondamento della censura procedurale; dalla decisione emerge che il vizio contestato (pronuncia fuori udienza) è stato sanato con la celebrazione di una nuova udienza in cui è stato garantito il contraddittorio.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    La norma impone l'indicazione dell'udienza e l'avviso alle parti e alla persona offesa; la Corte ha interpretato che, in caso di annullamento per vizio procedurale e successivo rinvio, non è necessario che la fissazione dell'udienza riporti una motivazione precisa purché le parti abbiano effettiva possibilità di partecipare e contro dedurre in udienza.

  • art. 168-quater cod. pen.

    La norma disciplina la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che i presupposti sostanziali per la revoca sussistevano, avendosi la prova della mancata partecipazione proficua del beneficiario al progetto (rilievo dalla relazione del servizio sociale).

Massime di principio

  • Se un provvedimento di revoca viene annullato per vizi procedurali, il giudice di rinvio può celebrare una nuova udienza e confermare la revoca purché venga garantito il contraddittorio; non è indispensabile che nel provvedimento di fissazione dell'udienza sia indicata una motivazione dettagliata, se le parti hanno effettiva possibilità di partecipare.
  • La tutela del contraddittorio si realizza concretamente con la possibilità di partecipare e contro dedurre in udienza: la mera carenza di un preavviso formale non conduce automaticamente all'annullamento se la parte ha potuto prendere parte al dibattimento e svolgere le proprie argomentazioni.
  • Il mancato adempimento o la scarsa collaborazione del beneficiario nel progetto di messa alla prova (per esempio l'assenza ingiustificata dal lavoro indicato nel progetto) costituisce elemento idoneo alla revoca della sospensione del procedimento.
  • In sede di impugnazione è necessario allegare elementi nuovi o circostanze concrete che contrastino la relazione dei servizi sociali o la valutazione del giudice: mere censure formali già risolte dal giudice di rinvio difficilmente bastano.
  • Il rigetto del ricorso per motivi procedurali o di merito può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).

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