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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era depositaria, presso Esposito Group S.p.A., di metalli preziosi (oro) sotto forma di "conto tesoro" e chiedeva la restituzione dell'oro o, in alternativa, del relativo controvalore in denaro, sostenendo di essere terza di buona fede. L'istanza era diretta contro il decreto del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile e rigettato la richiesta di dissequestro; il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello cautelare inammissibile per mancata deduzione di fatti nuovi rispetto all'ordinanza del 24/11/2023, ha osservato l'assenza di distinguo materiale/contabile tra oro reperito e quello negoziato nel prodotto "Conto Tesoro", e ha rilevato che l'amministratore giudiziario, con autorizzazione del G.i.p., aveva venduto l'oro ricavando euro 3.399.201,35 versati al Fondo Unico Giustizia (FUG). La controversia principale riguarda quindi non più la restituzione materiale (impossibile) ma la procedura e il giudice competenti per ottenere il controvalore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza dei presupposti e per riproposizione delle stesse questioni già decise, confermando l'orientamento del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che le pretese di restituzione del controvalore debbano essere rivolte all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. richiamante il d.lgs. n.159/2011 (tutela dei terzi). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando comunque colpa grave nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La norma sull'esecuzione della misura cautelare reale rinvia alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e per le procedure connesse alla liquidazione giudiziaria: le istanze di restituzione o di riconoscimento della qualità di terzo devono essere avanzate all'amministratore giudiziario e, se contestate, decise dal giudice dell'attuazione della misura.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - Titolo IV, Libro I, artt. 52 e ss.

    Fornisce la disciplina per la tutela dei terzi di buona fede e per le procedure di liquidazione/attuazione delle misure patrimoniali; il giudice dell'attuazione (artt. 52 e ss.) è il competente a decidere sulle pretese di terzi rispetto ai beni sequestrati o liquidati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la modulazione dell'onere equitativo alla Cassa delle Ammende e per escludere la sussistenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se un bene sequestrato è stato già alienato dall'amministratore giudiziario, la restituzione materiale è impossibile; la richiesta del controvalore deve essere avanzata all'amministratore giudiziario e, se controversa, al giudice dell'attuazione previsto dalla disciplina antimafia.
  • Gli appellati cautelari devono indicare con specificità i punti della decisione censurati e motivare i fatti e i profili di diritto: la riproposizione delle stesse questioni già decise senza fatti nuovi è causa di inammissibilità.
  • La tutela del terzo di buona fede su beni sottoposti a misure reali segue le regole speciali del d.lgs. n.159/2011; occorre provare titolo, buona fede e l'insussistenza di vincoli o commistioni che impediscano il riconoscimento della proprietà.
  • Quando si contesta la mancata restituzione o il mancato riconoscimento di qualità di terzo, è necessario rivolgersi preventivamente all'amministratore giudiziario e, in caso di rifiuto o divergente valutazione, instaurare il relativo giudizio davanti al giudice dell'attuazione delle misure.
  • In sede di cassazione non si riesamina liberamente la valutazione dei fatti già decisa se non sono prodotti elementi nuovi; la strategia processuale deve quindi prevedere l'apporto di fatti o documenti nuovi per superare i provvedimenti preclusivi.
  • La Corte può comminare, anche in caso di inammissibilità, un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende se ritiene che non vi sia colpa grave ma comunque la causa dell'inammissibilità sia significativa.

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